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15 Giugno 2018

Collaborazione volontaria per ex frontalieri ed ex iscritti all’AIRE: i chiarimenti sulla procedura

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Con la Circolare n. 12 del 13 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni operative riguardo all’attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero.

Come precisato nella Circolare, si tratta di una nuova forma di collaborazione volontaria rispetto alla “voluntary disclosure“. E’ applicabile esclusivamente ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia (ed ai loro eredi), rientrati in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo all’estero, in precedenza iscritti all’AIRE o frontalieri. La procedura in questione consente di regolarizzare le attività depositate e le somme, derivanti da tale attività lavorativa svolta all’estero, detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono, in primo luogo, precisati alcuni aspetti di tale procedura di regolarizzazione:

  • oggetto della regolarizzazione possono essere le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (6 dicembre 2017), in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale;
  • le attività e le somme detenute devono derivare dai redditi prodotti all’estero, che siano redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
  • possono essere oggetto della procedura di regolarizzazione anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è prestata l’attività lavorativa in via continuativa;
  • possono beneficiare della procedura di regolarizzazione i soggetti fiscalmente residenti in Italia che sono stati residenti all’estero ed iscritti all’AIRE o che hanno prestato l’attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (i cosiddetti frontalieri);
  • la regolarizzazione avviene mediante il versamento del 3 % del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi;
  • l’istanza per la regolarizzazione deve essere trasmessa entro il 31 luglio 2018;
  • il pagamento dell’importo necessario per la regolarizzazione deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 in un’unica soluzione, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, o in tre rate mensili consecutive di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2018;
  • la regolarizzazione si perfeziona al momento del pagamento in un’unica soluzione o, nel caso di rateizzazione, al momento del pagamento dell’ultima rata;
  • limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione, i termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni, pendenti alla data del 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020;
  • la procedura di regolarizzazione in questione non può trovare applicazione in caso di attività e somme che sono state già oggetto delle precedenti procedure di collaborazione volontaria.

I chiarimenti forniti con la Circolare del 13 giugno 2018 riguardano:

  • l’ambito oggettivo di applicazione della procedura;
  • l’ambito soggettivo di applicazione della procedura;
  • l’ambito temporale della procedura di regolarizzazione;
  • la presentazione della richiesta di accesso alla procedura;
  • la presentazione della documentazione di supporto;
  • la determinazione ed il versamento degli importi dovuti;
  • la lavorazione delle istanze e l’attività di riscontro da parte degli Uffici;
  • il perfezionamento della procedura ed i relativi effetti;
  • il mancato perfezionamento della procedura ed i relativi effetti.

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