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Novità Irpef - Ires
5 Marzo 2011

Ritenuta alla fonte sui pagamenti a seguito di pignoramenti presso terzi: in una Circolare tutti i chiarimenti.

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Con la Circolare n. 8 del 2 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulle questioni interpretative che possono sorgere in fase di applicazione del Provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia il 3 marzo 2010 con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di ritenuta alla fonte sui pagamenti effettuati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

La normativa prevede che la ritenuta alla fonte sia effettuata dal soggetto erogatore che riveste la qualità di sostituto d’imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento. Il Provvedimento del 2010 ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta e gli adempimenti da assolvere.

Nella Circolare viene precisato che il terzo erogatore ha l’obbligo di effettuare la ritenuta anche nell’ipotesi nella quale il debitore pignorato non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta (come nel caso di persona fisica non imprenditore). Inoltre, la ritenuta deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti IRPEF e non anche nei confronti di enti e società soggetti IRES. Però, anche nel caso in cui il terzo erogatore non opera la ritenuta questi deve indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati del percettore delle somme e l’ammontare delle somme medesime erogate.

La ritenuta alla fonte non deve essere effettuata se le somme non rientrano tra quelle assoggettabili a ritenuta, come i redditi di fabbricato. In realtà, il terzo erogatore non è tenuto ad accertare la tipologia del reddito che eroga. Quindi, dovrà sempre operare la ritenuta, a meno che il creditore pignoratizio attesti che le somme sono riferibili a categorie diverse da quelle assoggettabili a ritenuta alla fonte.

Qualora nel provvedimento del giudice sia affermato che le somme da pagare sono già al netto di ogni ritenuta di legge, il terzo erogatore deve operare il prelievo alla fonte se il creditore non è in grado di dimostrare l’avvenuta effettuazione della ritenuta. Nella Circolare viene anche esaminata l’ipotesi nella quale si verifica una doppia ritenuta.

Vengono analizzati gli adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione che sono posti a carico del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore.

Viene precisato che anche le spese processuali distratte in favore del difensore del creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione sono assoggettate alla ritenuta del 20 %. Inoltre, le norme in questione non trovano applicazione nelle procedure esecutive promosse dall’Agente della riscossione.

L’ultimo paragrafo della Circolare è, infine, dedicato alla tutela esecutiva degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge che restano fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in questione.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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