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28 Ottobre 2011

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle regole applicabili ai beni detenuti alla data del primo luglio.

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Nella Circolare n. 47 del 24 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della possibilità riconosciuta ai contribuenti, sin dalla Legge finanziaria per il 2002, di rideterminare il valore di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola. Il valore così rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi nell’ambito dell’imposta sui redditi. Si ricorda che l’utilizzo del valore rideterminato è consentito previo versamento di un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 % del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.

Con il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, è stata prevista una nuova rideterminazione del valore dei beni in questione, posseduti alla data del 1° luglio 2011.   

Il nuovo valore dei terreni o delle partecipazioni può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che, in virtù delle nuove disposizioni, possono usufruire della rideterminazione del valore anche le società di capitali (residenti o non residenti, ma che esercitano la propria attività in Italia mediante stabili organizzazioni) i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che, all’esito del giudizio, ne abbiano riacquistato la piena titolarità.

Inoltre, il valore delle partecipazioni e dei terreni, alla data del 1° luglio 2011, deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il 30 giugno 2012.

Sono abilitati a redigere le perizie relative al valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti. Sono, invece, abilitati a predisporre le perizie giurate relative al valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Per entrambi i tipi di perizia, inoltre, sono abilitati i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le perizie devono essere presentate per l’asseverazione presso la cancelleria del tribunale, o presso gli uffici del giudice di pace o presso un notaio.

Nel caso in cui la perizia relativa alle partecipazioni sia stata predisposta per conto di una società, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio nel quale è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora, invece, la perizia sia stata predisposta per conto dei soci, la relativa spesa aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni. Anche per quanto riguarda la rivalutazione dei terreni, è previsto che le spese per la relazione giurata di stima, qualora siano state effettivamente sostenute e siano rimaste a carico del contribuente, possano essere portate in aumento del valore iniziale dei terreni, da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle plusvalenze.

Riguardo all’imposta sostitutiva, che deve essere versata al fine dell’utilizzo del valore rideterminato, la misura è, ricorda l’Agenzia delle Entrate, del 2 % del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate, e del 4 % del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Il termine per il versamento è il 30 giugno 2012, nel caso di versamento in un’unica soluzione. Il versamento può anche essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Per le rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo, da versare contestualmente a ciascuna data. Il nuovo valore di acquisto può essere utilizzato a partire dal momento del versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata.

L’Agenzia ha precisato che, qualora il contribuente lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore della partecipazione e dei terreni detenuti alla data del 1° luglio 2011 anche se ha, già in precedenza, usufruito di analoghe disposizioni agevolative. Con la nuova normativa, è stata prevista, per la prima volta, la possibilità per i contribuenti di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore dei beni detenuti alla data del 1° luglio 2011, l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione, effettuate con riferimento ai medesimi beni. In questo caso, il contribuente non è tenuto a versare le rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione.

Se il contribuente non usufruisce della possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione l’imposta già versata, gli è riconosciuta la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in passato. Il termine di decadenza di 48 mesi per la richiesta del rimborso decorre dalla data di versamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per l’ultima rideterminazione o dalla data di versamento della relativa prima rata.   

L’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, infine, devono essere indicati nel modello di dichiarazione Unico: per le partecipazioni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT e per i terreni l’apposita sezione del quadro RM.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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