NULL
Novità Irpef - Ires
19 Luglio 2008

L’associato deve pagare l’Irap anche sulle attività diverse da quelle svolte in forma associata

Scarica il pdf

Con Sentenza 10 luglio 2008, n. 19138, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di IRAP affermando che il professionista facente parte di uno studio associato che svolge anche attività distinte e separate da quelle esercitate in forma associata, relativamente a quest’ultime è soggetto al pagamento dell’IRAP.

Secondo i giudici tributari, infatti, la partecipazione all’associazione fa conseguire ai suoi aderenti utilità aggiuntive e vantaggi organizzativi. Pertanto, per sottrarsi al pagamento dell’imposta, il professionista deve riuscire a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi derivanti dalla sua adesione all’associazione.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
6 Novembre 2025
Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

...

6 Novembre 2025
Lavoro straordinario degli infermieri: chiarimenti sull’imposta agevolata del 5%

...

6 Novembre 2025
Donazione della nuda proprietà delle quote ai figli: quando è possibile l’esenzione dall’imposta

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto