Con Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) D.Lgs. n. 446/1997 devono utilizzare per il versamento dell’IRAP che, relativamente alle attività commerciali, è stata determinata applicando, per opzione, le disposizoni dell’art. 5.
Il versamento, in acconto e a saldo potrà avvenire avvalendosi dei codici tributo di seguito elencati:
- “301E”: “Irap – acconto prima rata – art. 10bis, comma 2, D.Lgs. 446/97”;
- “302E”: “Irap – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione – art. 10bis, comma 2, D.Lgs. 446/97”;
- “300E”: “Irap – saldo – art. 10bis, comma 2, D.Lgs. 446/97”.
I codici tributo, da utilizzare nel Modello “F24 Enti pubblici” saranno operativamente efficaci a partire dal 21/03/2008.
Fonte: www.seac.it
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