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Novità Irpef - Ires
23 Giugno 2012

Beni d’impresa concessi in godimento a soci e familiari: chiarimenti sulla nuova disciplina.

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Nella Circolare n. 24 del 15 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, in materia di beni relativi all’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore.

In particolare, le disposizioni suddette si riferiscono ai beni relativi all’impresa che vengono concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

In virtù della nuova disciplina, è prevista l’applicazione, ai soggetti che ricevono in godimento i beni aziendali, della tassazione di un reddito diverso, che viene determinato confrontando il minor corrispettivo annuo pattuito ed il valore di mercato del diritto di godimento, e per il soggetto che concede in godimento i beni, l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti.

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione delle norme in questione i soci, residenti e non, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale, ed i familiari, residenti e non, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.

Rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina anche il soggetto residente e non residente che utilizza in godimento, nella sfera privata, i beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato, ed i familiari, residenti e non, dei soci.

La disciplina riguarda anche i soci ed i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate a quella partecipata dai medesimi soci.

Soggetti concedenti, da includere nell’ambito applicativo delle norme, sono l’imprenditore individuale, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, le associazioni private limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Non vi rientrano le società semplici, in quanto non svolgono attività d’impresa.

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione, vi rientrano i beni strumentali, i beni-merce e gli immobili-patrimonio.

La disciplina riguarda tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad altro diritto reale o detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

Tra i beni esclusi vi sono, invece, gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci.

Riguardo alla determinazione del reddito diverso, come sopra anticipato, questo è costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo pattuito in relazione al godimento del bene.

Per valore di mercato, si deve intendere il valore normale, ossia il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo nel quale i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

In sostanza, il valore normale del diritto di godimento del bene deve essere determinato in base ai criteri oggettivi rappresentati da provvedimenti legislativi, per i beni i cui prezzi sono soggetti a disciplina legale, e dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, dal prezzo desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali o dalle mercuriali contenenti valori modali, determinati da Enti di Ricerca, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato, in caso di beni forniti in condizioni di libero mercato.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, è precisato che, al fine di verificare gli accordi tra le parti riguardo al godimento dei beni d’impresa, il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta di data certa anteriore alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.

Riguardo all’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento, da parte del concedente, sono indeducibili non soltanto i costi sostenuti per l’acquisto dei beni, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi ai medesimi beni, come le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese di gestione.

Il limite all’indeducibilità dei costi riguarda i casi nei quali siano concessi in godimento dei beni per i quali sia già prevista, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, una limitazione alla deducibilità.

La nuova disciplina si applica a partire dal periodo d’imposta 2012.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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