NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

In quali casi il conduttore può partecipare all’assemblea dei condomini?

Scarica il pdf

L’art. 10 della L.392/78 stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Tale disciplina si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.

Articoli correlati
13 Marzo 2026
Certificazione Unica 2026

...

13 Marzo 2026
Partita IVA per Operatore olistico: può lavorare anche senza?

Ecco una guida fiscale dedicata a tutti coloro che svolgono la professione di Operatore...

13 Marzo 2026
Cos’è la Participation Exemption prevista dal Tuir?

La Participation Exemption (PEX) rappresenta uno dei principali istituti del diritto...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto