NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

In quali casi il conduttore può partecipare all’assemblea dei condomini?

Scarica il pdf

L’art. 10 della L.392/78 stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Tale disciplina si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.

Articoli correlati
16 Ottobre 2026
Portale Unico ISEE: Guida Completa 2026

Il nuovo portale unico ISEE è un servizio a disposizione sul sito ufficiale INPS. Con...

16 Ottobre 2026
Partita IVA per Psicologo clinico: guida completa per apertura, gestione, tasse e costi

Una guida fiscale pensata per l’apertura e la gestione della Partita IVA per Psicologo...

16 Ottobre 2026
Partite IVA inattive: nuove regole per la riattivazione

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le procedure per la chiusura d’ufficio delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto