NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

In quali casi il conduttore può partecipare all’assemblea dei condomini?

Scarica il pdf

L’art. 10 della L.392/78 stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Tale disciplina si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.

Articoli correlati
18 Settembre 2026
Holding di famiglia: quali sono i vantaggi fiscali e patrimoniali?

Holding di famiglia: scopri i vantaggi fiscali (dividendi, plusvalenze, consolidato) e...

18 Settembre 2026
Contenzioso tributario: come funziona, come evitarlo e le alternative

Il contenzioso tributario è la fase in cui il contribuente contesta davanti a un...

18 Settembre 2026
Trattamento accessorio dipendenti pubblici: sostitutiva al 15% nel 2026

Per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti arriva un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto