NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

In quali casi il conduttore può partecipare all’assemblea dei condomini?

Scarica il pdf

L’art. 10 della L.392/78 stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Tale disciplina si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.

Articoli correlati
26 Giugno 2026
Si può ancora fruire del Bonus verde per giardini e terrazze nel modello 730/2026?

Rispondiamo in questa guida fiscale ad un quesito pervenuto alla Redazione da parte di...

26 Giugno 2026
Global Minimum Tax

Global Minimum Tax: cos’è. La Global Minimum Tax è un’imposta del 15% globale...

26 Giugno 2026
Anc: Il Fisco Amico si prepara all’offensiva estiva, pioggia di cartelle, avvisi e intimazioni

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell'Associazione nazionale...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto