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1 Luglio 2022
3 Minuti di lettura

Sistemi di accumulo per elettricità da fonti rinnovabili: ecco le modalità di attuazione del credito d’imposta.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022 con il quale sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta previsto per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Tale credito d’imposta è stato istituito con la Legge di Bilancio per il 2022.

Riguardo all’ambito di applicazione ed alla misura di tale credito d’imposta (articolo 2 del Decreto Ministeriale), è stato stabilito che il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono delle spese documentate per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se gli impianti sono già esistenti e beneficiano degli incentivi per lo scambio sul posto.

Il credito d’imposta in questione spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di Euro per l’anno 2022.

Per poter ottenere il credito d’imposta, le persone fisiche dovranno inoltrare, per via telematica, entro il termine che sarà indicato con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emettere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale, un’apposita istanza diretta all’Agenzia delle Entrate nella quale dovranno indicare, in particolare, l’importo della spesa sostenuta nel 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse destinate a tale agevolazione e l’ammontare complessivo delle spese indicate nelle istanze presentate dai contribuenti, determinerà la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto richiedente che potrà essere riconosciuta a titolo di credito d’imposta. Tale percentuale verrà comunicata con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

E’ stato precisato che il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali aventi ad oggetto le medesime spese.

Riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta (articolo 4 del Decreto Ministeriale), il credito d’imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. Gli importi del credito d’imposta non utilizzati potranno essere oggetto di fruizione nei periodi d’imposta successivi.

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