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16 Dicembre 2017

Riscossione coattiva da parte dei Comuni: si applicano alcune agevolazioni fiscali

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 149 del 12 dicembre 2017, ha riportato la risposta ad un interpello presentato da una società concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie e non degli enti locali.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che il sistema della riscossione coattiva delle entrate, tributarie e non tributarie, degli enti locali è stato oggetto di diversi interventi normativi. Attualmente, i Comuni possono avvalersi, alternativamente, di due differenti modalità di riscossione: l’affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la riscossione in forma diretta o con affidamento ai cosiddetti “concessionari locali”.

Nel primo caso, la riscossione coattiva avviene sulla base del ruolo. Il ruolo diviene titolo per l’iscrizione dell’ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per il quale si procede.

Nel secondo caso, la riscossione è effettuata tramite l’ingiunzione fiscale. La normativa attuale permette di affermare che le disposizioni in materia di iscrizione ipotecaria sono applicabili anche alla riscossione coattiva effettuata dai Comuni sulla base dell’ingiunzione fiscale.

Il quesito specifico posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per i Comuni ed i concessionari locali di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 47, commi 1 e 2, e dall’articolo 47-bis del D.P.R. n. 602 del 1973. Il primo comma dell’articolo 47 stabilisce che le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario possono essere eseguite in esenzione da ogni tributo e diritto.

Inoltre, secondo quanto previsto al secondo comma del medesimo articolo 47, i conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni e delle iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti in cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

Ancora, l’articolo 47-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che gli Uffici rilascino gratuitamente ai concessionari ed i soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le disposizioni che prevedono delle agevolazioni, anche di carattere tributario, devono essere interpretate in senso restrittivo. Non sono, quindi, suscettibili di interpretazione analogica.

L’Agenzia delle Entrate ha però, altresì, rilevato che l’equiparazione del trattamento della riscossione coattiva effettuata dai Comuni rispetto a quello riservato all’agente nazionale della riscossione (che ora opera, come sopra precisato, sotto il profilo civilistico) deve necessariamente trovare una corrispondenza dal punto di vista fiscale.

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le agevolazioni fiscali suddette possano essere applicate anche quando l’amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite affidamento ai cosiddetti “concessionari locali”.

L’equiparazione va comunque riferita soltanto alla riscossione coattiva delle entrate da parte dei Comuni, e non anche alla riscossione coattiva di altre amministrazioni o enti locali.

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