La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 18178 del 16 settembre 2015, si è pronunciata riguardo ad una controversia relativa alla vendita di immobili ad un prezzo inferiore rispetto a quello “normale”.
Una società immobiliare aveva ricevuto un avviso di accertamento per Iva, Irap ed Ires con il quale le erano stati imputati maggiori redditi assoggettabili a tassazione, dal momento che la società contribuente aveva venduto diversi immobili da essa stessa costruiti ad un prezzo pressoché uguale al costo dei materiali utilizzati per la loro realizzazione. Le operazioni di vendita, quindi, risultavano essere contrarie ai canoni di economicità e l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto a rideterminare i prezzi di vendita degli immobili in base al loro valore normale.
La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello della contribuente.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva in giudizio che lo scostamento tra il valore normale ed il prezzo dichiarato poteva essere elemento sufficiente a costituire una presunzione grave, precisa e concordante.
Accertata l’antieconomicità dell’operazione, i Giudici avrebbero dovuto, quindi, applicare il criterio di calcolo del valore normale degli immobili.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni sostenute dall’Agenzia delle Entrate ed ha, pertanto, annullato la decisione impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione.