La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 5606 del 20 marzo 2015, si è pronunciata riguardo alla legittimità degli avvisi che erano stati notificati al contribuente a seguito dell’accertamento di un maggior reddito. In particolare, erano stati valorizzati, sulla base del cosiddetto redditometro, gli indici di spesa derivanti dal possesso di un panfilo di circa 29 metri con equipaggio composto da sette persone.
Il contribuente aveva fatto rilevare che l’imbarcazione era stata sottoposta a sequestro giudiziario e che, quindi, era impossibile che egli avesse sostenuto, negli anni successivi al sequestro, le spese del relativo mantenimento.
In primo e secondo grado era stata data ragione al contribuente.
La Cassazione ha, al contrario, accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, alla luce dei principi della presunzione legale della capacità contributiva data dalla disponibilità di determinati beni e del relativo onere posto a carico del contribuente di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, la circostanza che l’imbarcazione, considerata quale bene-indice reddituale, non sia concretamente utilizzabile dal contribuente (perché sottoposta a provvedimento di sequestro), è idonea al più ad una riduzione delle spese correlativamente gravanti sul contribuente per l’uso dello stesso, ma non certamente alla loro totale elisione.
Pertanto, la circostanza che il bene sia stato sottoposto a sequestro non può assumere la rilevanza attribuitale dalla Commissione Tributaria Regionale di prova idonea ad annullare integralmente la presunzione di reddito.
La Corte di Cassazione ha, quindi, annullato la pronuncia di secondo grado ed ha rinviato ad una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale affinché provveda al riesame della controversia, alla luce dei principi illustrati.