Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2018, è stata definita la ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo riguardo alle istanze di interpello e di consulenza giuridica.
Il Provvedimento dà attuazione alla nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, in base alla nuova ripartizione delle competenze, la Direzione Centrale Coordinamento Normativo è riconosciuta come competente per le istanze di interpello che hanno ad oggetto disposizioni normative entrate in vigore da non oltre dodici mesi rispetto alla data di presentazione dell’istanza.
La medesima Direzione Centrale Coordinamento Normativo è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre dodici mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.
Inoltre, la medesima struttura è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate da associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre dodici mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.
Le istanze di consulenza giuridica suddette possono essere redatte in carta libera e non sono soggette ad imposta di bollo. Devono essere presentate alla Divisione Contribuenti mediante consegna a mano, spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o presentazione per via telematica attraverso Posta Elettronica Certificata.
La Divisione Contribuenti e le Direzioni Centrali nelle quali la stessa si articola sono competenti per le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle specificamente attribuite alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo e rispetto ad alcune specifiche tipologie di interpello:
- l’interpello sui nuovi investimenti (articolo 2 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015);
- l’interpello presentato ai fini dell‘opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- l’interpello dei soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo (articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015).
Restano ferme le competenze delle Direzioni Regionali rispetto alla ricezione ed alla trattazione delle istanze di interpello, come indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016.
In un allegato al Provvedimento sono elencati gli indirizzi di posta elettronica ai quali inviare le istanze di interpello e di consulenza giuridica.