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7 Dicembre 2017

E’ legge il Decreto fiscale 2018: novità per le popolazioni colpite da calamità naturali

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 con la quale è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (Collegato alla Manovra per il 2018) contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. In sede di conversione, sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto fiscale.

Evidenziamo qui le regole relative alla sospensione dei termini degli adempimenti tributari e contributivi per coloro che sono stati colpiti da calamità naturali, previste dal nuovo testo dell’articolo 2 e dal nuovo articolo 2-bis del Decreto Legge n. 148/2017.

Ricordiamo che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (in Provincia di Livorno), sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento esecutivi, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Quanto già versato non verrà rimborsato. La sospensione vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche con la sede legale o la sede operativa nei Comuni suddetti.

La sospensione non riguarda, però, le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti d’imposta di effettuare gli adempimenti ed i versamenti delle ritenute nei termini di legge sarà applicabile la causa di non punibilità della forza maggiore.

La sospensione, inoltre, è subordinata ad una richiesta del contribuente, trasmessa agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.

Gli adempimenti ed i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Per coloro che non dichiarano l’inagibilità della casa, dello studio o dell’azienda, la sospensione si applica dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione e gli adempimenti e versamenti in sospeso devono essere effettuati entro il 19 dicembre 2017.

Inoltre, ricordiamo che, per coloro che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni dell’Isola di Ischia colpiti dal terremoto, il termine di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è prorogato al 30 settembre 2018. Anche in questo caso, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente, da trasmettere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, che contenga anche la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.

Gli adempimenti ed i versamenti che scadono nel periodo di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Non è previsto il rimborso di quanto è stato già versato.

E’ previsto, altresì, che i redditi dei fabbricati situati nei Comuni dell’Isola d’Ischia colpiti dal terremoto, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017 in quanto inagibili non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Ires, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino al 2018. Gli stessi fabbricati sono, altresì, esenti dall’Imu e dalla Tasi, dalla data scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino al 2018. Per beneficiare di queste agevolazioni, il contribuente potrà dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni provvederà a trasmettere copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Riguardo alle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dal sisma nel 2016 e nel 2017, gli adempimenti ed i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2018, senza che vengano applicati sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo dal mese di maggio del 2018. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all’Inps, oltre alle attività esecutive degli agenti della riscossione ed ai termini di prescrizione e decadenza relativi agli atti degli enti creditori riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2018.

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