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20 Ottobre 2017

Collegato alla Manovra per il 2018: ecco le novità fiscali

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017 il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Si tratta del collegato alla Manovra di bilancio per il 2018. Le disposizioni in esso contenute entrano in vigore nella stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Evidenziamo le seguenti novità in materia fiscale:

  • L’estensione della definizione agevolata dei carichi (articolo 1 del Decreto Legge n. 148/2017). Sono previste una serie di modifiche alla disciplina della “rottamazione delle cartelle esattoriali” prevista dal Decreto Legge n. 193 del 2016. In primo luogo, i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre del 2017 sono stati fissati al 30 novembre 2017. In questo modo, viene data la possibilità ai contribuenti che non hanno provveduto ad effettuare i versamenti delle prime due rate del 2017 di beneficiare ancora della “rottamazione”. E’, inoltre, riconosciuta la possibilità di aderire alla “rottamazione delle cartelle” anche per coloro che non erano stati ammessi alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani di dilazione scadute al 31 dicembre 2016, in riferimento a piani di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016. Tali contribuenti potranno presentare un’apposita istanza, entro il 31 dicembre 2017, all’agente della riscossione, secondo le modalità che saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2017. Inoltre, dovranno versare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione e, nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, gli importi dovuti per la “rottamazione”. Il primo importo sarà comunicato dall’agente della riscossione ai debitori che hanno presentato l’istanza entro il 31 marzo 2018, mentre il secondo importo e le rate con le relative scadenze verranno comunicati dall’agente della riscossione entro il 31 luglio 2018. Inoltre, per consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti di completare i versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre del 2017 è differito al mese di novembre del 2018. Ancora, è prevista la possibilità di usufruire della disciplina della “rottamazione delle cartelle” anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Per avvalersi di tale definizione agevolata, gli interessati dovranno rendere un’apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, secondo le modalità pubblicate dall’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2017. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, per i debiti oggetto della medesima dichiarazione di adesione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è prevista la sospensione del pagamento dei versamenti rateali con scadenza in data successiva a quella della presentazione dell’adesione e relativi a precedenti piani di rateazione in essere. La facoltà di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 potrà essere esercitata anche se non risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani di rateazione in essere.
  • La sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti dalle calamità naturali (articolo 2 del Decreto Legge n. 148/2017). In particolare, è prevista, per le persone fisiche che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza o la sede operativa nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivante da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento esecutivi, con scadenza compresa tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Le somme eventualmente già versate non verranno rimborsate. Le medesime disposizioni valgono anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano la sede legale o la sede operativa in quelle zone. La sospensione non riguarda le ritenute che devono essere regolarmente operate e versate dai sostituti d’imposta. E’ comunque previsto, per coloro che siano nell’impossibilità di effettuare gli adempimenti ed i versamenti delle ritenute nei termini di legge, che possa essere applicata la causa di non punibilità della forza maggiore. Gli adempimenti ed i versamenti sospesi dovranno essere, poi, effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Per i soli contribuenti di Livorno, è previsto che la sospensione sia subordinata alla presentazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente di un’apposita istanza nella quale sia dichiarata l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. Inoltre, con riferimento alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei Comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, è previsto che tali adempimenti e versamenti siano effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio del 2018. E’ stato, quindi, modificato l’articolo 48, comma 13, del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016.
  • Gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo (articolo 4 del Decreto Legge n. 148/2017). E’ stata modificata la disciplina prevista dalla Manovra Correttiva del 2017 riguardo al credito d’imposta in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il credito d’imposta avrebbe trovato applicazione dal 1° gennaio 2018. Con il Decreto Legge n. 148 del 2017 viene autorizzata per tale credito d’imposta una spesa di 62,5 milioni di Euro per l’anno 2018, che costituisce anche tetto di spesa. Inoltre, è previsto che una quota di tale stanziamento sia destinata al riconoscimento del credito d’imposta anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo compreso tra il 24 giugno 2017 ed il 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 % l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
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