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19 Gennaio 2018

Crediti d’imposta per adeguamento tecnologico: istituiti i codici tributo

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Con la Risoluzione n. 2 del 5 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da inserire nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riconosciuti per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva all’Agenzia medesima.

Tale credito d’imposta spetta ai soggetti in attività nel 2017 che nell’anno precedente a quello nel quale hanno sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 Euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura di 100 Euro una tantum.

Inoltre, in favore dei medesimi soggetti, è previsto anche un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50 Euro nel caso in cui, abbiano esercitato, entro il 31 dicembre 2017, l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi.

I crediti d’imposta suddetti possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 1° gennaio 2018.

I codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate sono:

  • il codice “6881” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico dell’importo di 100 Euro;
  • il codice “6882” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico dell’importo di 50 Euro.

Il modello F24 deve essere presentato necessariamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Qualora il credito sia utilizzato oltre l’importo massimo consentito per il contribuente, il modello F24 che determina il superamento viene scartato.

I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli importi della colonna “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito d’imposta, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno nel quale è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico.

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