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10 Dicembre 2016

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti da gratuito patrocinio degli avvocati: istituito il codice tributo

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La Legge di Stabilità per il 2016 aveva previsto che, a partire dal 2016, gli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vantassero i relativi crediti per spese, diritti ed onorari, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, potessero essere ammessi alla compensazione con quanto da loro dovuto per ogni imposta e tassa.

Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2016 sono state definite le modalità di attuazione di tale disciplina e, con una Circolare del 3 ottobre 2016, il Ministero della Giustizia ha ulteriormente definito le regole in materia.

I crediti possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 113 del 7 dicembre 2016 è stata data ulteriore attuazione alla normativa in materia. Infatti, con tale Risoluzione, è stato istituito il codice tributo da inserire nel modello F24 telematico per permettere la compensazione dei crediti in questione.

Si tratta del codice tributo “6868” denominato “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino – articolo 1, commi da 778 a 780 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba provvedere a riversare il credito utilizzato in precedenza, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di ammissione del credito alla procedura di compensazione.

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