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13 Dicembre 2019

Agevolazioni fiscali “dopo di noi”: accertata la disabilità grave, gli atti di dotazione del trust ne beneficiano

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello riguardante le agevolazioni fiscali previste per i trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave.

L’istante è padre di un ragazzo affetto da disabilità. Il livello di gravità dell’handicap è ancora in corso di certificazione. Il contribuente intende costituire un trust che abbia come beneficiario il figlio prima che venga accertato il livello di gravità dell’handicap. Questo comporterà che l’atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non rientrerà nell’ambito di applicazione delle agevolazioni previste per il “dopo di noi” dalla Legge n. 112 del 2016.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare di tali agevolazioni per gli atti di dotazione integrativi e successivi alla costituzione del trust, da porre in essere qualora sia accertata al figlio la disabilità grave.

Secondo il contribuente istante, le agevolazioni previste dalla Legge del 2016 possono sussistere qualora siano state inserite determinate clausole nell’atto istitutivo del trust e qualora vi sia una disabilità grave del beneficiario. Non è detto che i due presupposti debbano sussistere entrambi sin dal momento della costituzione del trust. La sopravvenienza di uno dei presupposti (nel caso specifico, quello dell’accertamento della disabilità grave) permetterebbe l’applicazione del regime agevolato agli atti di dotazione successivi alla sopravvenienza del presupposto.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 513 dell’11 dicembre 2019, ha ricordato la disciplina introdotta con la Legge n. 112 del 2016.

I beni ed i diritti conferiti nei trust istituiti in favore delle persone con grave disabilità sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni. Inoltre, ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

L’esenzione, così come le altre agevolazioni del “dopo di noi”, sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali è costituito. Si tratta di una finalità che deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust.

Inoltre, è necessario che:

  • il trust sia istituito con atto pubblico;
  • nell’atto istitutivo del trust, siano individuati, in modo chiaro ed univoco, i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, nonché le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;
  • nell’atto istitutivo del trust, siano individuati gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
  • gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;
  • il patrimonio conferito nel trust sia destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
  • nell’atto istitutivo del trust, sia individuato il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto di istituzione del trust;
  • nell’atto istitutivo del trust, sia previsto il termine finale della durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
  • nell’atto istitutivo del trust, sia prevista la destinazione del patrimonio residuo.

Tra le condizioni essenziali previste dalla disciplina in materia vi è, pertanto, quella che gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che l’atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non possa usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 112 del 2016 qualora al beneficiario non sia stato ancora riconosciuto lo stato di disabilità grave.

Quando sia stato ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave e la relativa certificazione attesti che tale stato sussisteva già alla data di istituzione del trust, il contribuente istante potrà chiedere il rimborso della differenza tra l’imposta pagata al momento della dotazione iniziale dei beni del trust e l’imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore dei trust in virtù della disciplina contenuta nella Legge n. 112 del 2016.

Pertanto, gli atti successivi al rilascio della certificazione che attesti lo stato di disabilità grave con i quali siano conferiti al trust beni e diritti o siano trasferiti beni e diritti in favore del trust potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali suddette.

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