Con la Risoluzione n. 18 del 6 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a sopprimere, a seguito di specifica richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i codici tributo “2801” e “2837”, denominati, rispettivamente, “Quota accise benzine riservate alle regioni a statuto ordinario” e “Accisa sul gasolio per uso autotrazione immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario. Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298″.
Nella Risoluzione è stato precisato che l’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorrerà dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della Risoluzione medesima.