NULL
Altre Novità
23 Dicembre 2006

Ravvedimento operoso anche per intermediari e CAF

Scarica il pdf

Il comma n. 33, disegno di Legge Finanziaria 2007, ha finalmente risolto ogni dubbio circa l’applicabilità, agli intermediari e ai centri di assistenza fiscale, dell’istituto del ravvedimento operoso nel caso di violazioni relative al rilascio del visto di conformità (o dell’asseverazione) e nel caso di omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 39, D.Lgs. n. 241/1997, stabilisce che questi tipi di violazione hanno esclusivamente carattere tributario e non, come erroneamente sostenuto dall’Agenzia delle entrate, carattere amministrativo.

Ne consegue, quindi che agli intermediari e ai CAF saranno applicabili gli istituti propri del diritto tributario che sono, appunto, il ravvedimento operoso, il cumulo giuridico, la definizione agevolata delle sanzioni e tutti gli altri principi e istituti del D.Lgs. n. 472/1997.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
29 Maggio 2026
Come cambia il quadro E del modello 730/2026 con il riordino delle detrazioni

Il presente saggio esamina in modo sistematico le modifiche apportate al Quadro E del...

29 Maggio 2026
Sì all’agevolazione prima casa per l’immobile che diventerà abitazione

L’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un...

29 Maggio 2026
Partita IVA e Codice Ateco per Hair Stylist: guida fiscale

Questa guida fiscale si propone di fornire un quadro organico e aggiornato degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto