NULL
Altre Novità
26 Maggio 2007

Agevolazioni prima casa: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con Sentenza 14 maggio 2007, n. 10981, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” nel caso di acquisto di due appartamenti contigui allo scopo di farne un’unica unità immobiliare.

In particolare, i giudici hanno respinto il ricorso, in quanto il contribuente non aveva rispettato le condizioni richieste, ovvero che:

  • l’alloggio risultante dall’unione delle due unità immobiliari rientrasse nella tipologia “non di lusso”;
  • fosse concretamente dimostrato che le due unità immobiliari erano destinate ad essere utilizzate come unica abitazione.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Altre Novità
    1 Giugno 2006

    Agevolazioni prima casa: Sentenza della Cassazione

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 17 maggio 2006, n. 11564, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla fruibilità dei benefici “prima casa“.

    Nel caso in esame, i giudici hanno riconosciuto i benefici fiscali ad un contribuente che, ceduta anticipatamente la propria “prima casa” dopo la stipula del contratto preliminare, aveva acquistato una nuova abitazione principale in un Comune diverso, senza aver ottenuto il cambio di residenza e dichiarando di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione.

    Secondo i giudici, infatti, può essere applicata un’interpretazione estesa della norma, privilegiando una valutazione soggettiva della nozione di “idoneità abitativa”.

    Fonte:  www.seac.it

     

    Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

    Articoli correlati
    24 Aprile 2025
    Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

    Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

    24 Aprile 2025
    Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

    La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

    24 Aprile 2025
    Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

    In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto