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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Coperture

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Coperture di flussi finanziari

95 Se una copertura di flussi finanziari soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell’esercizio, essa deve essere contabilizzata come segue:

a) la parte dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace (cfr. paragrafo 88) deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e
b) la parte inefficace dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico.

96 Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:

a) la componente separata di patrimonio netto associata all’elemento coperto è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):

i) l’utile o la perdita complessiva sullo strumento di copertura dall’inizio della copertura; e
ii) la variazione complessiva nel fair value (valore equo) (al valore attuale) dei futuri flussi
finanziari attesi sull’elemento coperto dall’inizio della copertura;

b) l’eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è rilevato nel conto economico; e
c) se la documentata strategia di gestione del rischio adottata dall’entità per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell’efficacia della copertura una specifica componente dell’utile o della perdita o i correlati flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. paragrafi 74, 75, e 88, lettera a)], tale componente esclusa dell’utile o della perdita è rilevata conformemente al paragrafo 5.7.1 dell’IFRS 9.

97 Se una copertura di un’operazione programmata successivamente comporta l’iscrizione di un’attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (vedereIAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l’entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, come rettifica da riclassificazione, l’importo che non si prevede di recuperare.

98 Se una copertura di un’operazione programmata successivamente comporta l’iscrizione di un’attività o una passività non finanziaria, o un’operazione programmata per un’attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile per il quale si applica la contabilizzazione di copertura di fair value (valore equo), allora l’entità deve applicare a) o b) di seguito:

a) Riclassificare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dal paragrafo 95, nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] nello stesso esercizio o negli esercizi durante cui l’attività acquistata o la passività assunta ha un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (come negli esercizi in cui l’ammortamento o il costo del venduto viene rilevato). Tuttavia, se l’entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un esercizio o in più esercizi futuri deve riclassificare dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio l’importo, come rettifica da riclassificazione, che non si prevede di recuperare;
b) Eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 95, e includerli nel costo iniziale o altro valore contabile dell’attività o della passività.

99 Un’entità deve adottare o a) o b) del paragrafo 98 come suo principio contabile e deve applicarlo uniformemente a tutte le coperture a cui il paragrafo 98 fa riferimento.

100 Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (vedereIAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, quando la vendita programmata si verifica).

101 In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 95-100:

a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. In tal caso, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace [vedere paragrafo 95(a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Ai fini del presente sotto-paragrafo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità. In aggiunta, ai fini del presente sotto- paragrafo non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:

i) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un’operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l’originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
ii) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati;

b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 88. In tal caso, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall’esercizio in cui la copertura
era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100;
c) l’operazione programmata ci si attende non debba più accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessivo sullo strumento di copertura che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dall’esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione. Una operazione programmata che non è più altamente probabile [cfr. paragrafo 88, lettera c)] ci si può ancora attendere che si verifichi;
d) l’entità revoca la designazione. Per le coperture di una operazione programmata, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace [cfr. paragrafo 95, lettera a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica o ci si attende non debba più accadere. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Se ci si attende che l’operazione non debba più accedere, l’utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico.

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