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Novità Iva
29 Giugno 2017

Manovra Correttiva 2017: le novità in materia di Iva introdotte in sede di conversione

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (contenente la cosiddetta “Manovra correttiva”). In sede parlamentare, sono state introdotte una serie di modifiche al testo originario del Decreto, anche per quanto riguarda le disposizioni di natura fiscale. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 giugno 2017. In particolare, evidenziamo le seguenti novità in materia di Iva:

  • l’introduzione, per quanto riguarda il meccanismo dello split payment, della regola secondo la quale, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti sono tenuti a rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità alle categorie di soggetti per i quali trovano applicazione le norme sullo split payment. I cedenti o prestatori in possesso di tale documentazione devono applicare il regime in questione. Sono comunque esclusi dal meccanismo della scissione dei pagamenti gli enti pubblici gestori del demanio collettivo, con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi riguardanti la gestione dei diritti collettivi di uso civico (articolo 1 del Decreto Legge n. 50/2017).
  • l’introduzione di una disposizione interpretativa dell’articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972 riguardante le prestazioni accessorie (“le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal cedente o prestatore o per suo conto ed a sua spese, non sono soggette autonomamente all’Iva nei rapporti tra le parti dell’operazione principale”). Secondo tale disposizione interpretativa (articolo 1, comma 4-quater, Decreto Legge n. 50/2017), questa regola vale per le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all’Iva con le aliquote ridotte del 5 % (“prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10 % (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito) e, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall’imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).
  • la precisazione dell’applicazione delle nuove regole in materia di esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva alle fatture e bollette doganali emesse dal primo gennaio del 2017 (articolo 2 del Decreto Legge n. 50/2017).
  • l’interpretazione autentica dell’articolo 10, primo comma, numero 20, del D.P.R. n. 633 del 1972 in tema di operazioni esenti dall’Iva. Secondo tale interpretazione (articolo 2-bis, Decreto Legge n. 50/2017), rientrano nell’esenzione dall’Iva i servizi di vitto ed alloggio resi in favore di studenti universitari dagli istituti o dagli enti per il diritto allo studio universitario regionali.
  • le modifiche alla disciplina delle compensazioni dell’Iva (articolo 3 del Decreto Legge n. 50/2017). L’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 Euro annui riguarda i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione sia un credito annuale, sia un credito infrannuale. Quindi, l’apposizione del visto deve avvenire sulla dichiarazione Iva o sull’istanza di rimborso infrannuale. Inoltre, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 Euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito (e non più dal giorno sedici del mese successivo).
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