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Novità Irpef - Ires
30 Gennaio 2015

Irap: la collaborazione di un dipendente part-time non obbliga di per sé al versamento

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1544 del 27 gennaio 2015, ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una pediatra convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, rispetto alla quale la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale impugnata in Cassazione aveva negato l’obbligo di versamento dell’Irap.

La Cassazione ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, per un medico, la collaborazione di un inserviente part-time non può, di per se stessa, essere sufficiente, a prescindere dal concreto contenuto qualitativo e quantitativo delle relative prestazioni, ad integrare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

A tal proposito, la Suprema Corte ha ricordato una propria pronuncia del 2013, secondo la quale l’automatica sottoposizione all’Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo della Costituzione secondo cui il Giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’Irap divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”.

La Corte ha riconosciuto che l’apporto di un collaboratore che apre la porta o risponde al telefono mentre il medico visita il paziente o l’avvocato riceve il cliente, o che tiene i ferri mentre il dentista opera, rientra nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.

Comunque, spetta al Giudice di merito apprezzare se, nel caso concreto, per le specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui il professionista si avvale, le stesse debbano giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.

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