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Novità Irpef - Ires
19 Febbraio 2016

Dichiarazione precompilata: definite le modalità di comunicazione delle spese universitarie e di esercizio dell’opposizione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2016, è stato disposto che le Università statali e non statali dovranno trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni previste dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2016 seguendo le modalità definite nel Provvedimento medesimo e secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato al Provvedimento.

In particolare, dovranno essere comunicate, per ciascuno studente, le spese universitarie sostenute nell’anno precedente, con la specifica del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’anno accademico di riferimento.

Le spese universitarie dovranno essere comunicate al netto di rimborsi e contributi. I rimborsi erogati nell’anno d’imposta, ma riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti dovranno essere indicati separatamente.

La comunicazione, inoltre, non riguarda le spese universitarie sostenute da parte di enti, società, imprese e professionisti e comunque da parte di soggetti diversi dagli studenti e dai loro familiari (non costituiscono, infatti, oneri detraibili).

La comunicazione dei dati relativi alle spese universitarie deve essere effettuata tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline ed utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati ad effettuare tale comunicazione possono avvalersi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Nel Provvedimento, è precisato che esistono tre diverse tipologie di invii:

  • gli invii ordinari. Si tratta delle comunicazioni con le quali vengono inviati i dati richiesti dalla normativa. Possono essere effettuati più invii ordinari riguardo al medesimo periodo. Le comunicazioni ordinarie successive si intendono effettuate in aggiunta alle precedenti;
  • gli invii sostitutivi. Si tratta delle comunicazioni effettuate in completa sostituzione di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva già acquisita dal sistema telematico;
  • gli invii di annullamento. Si tratta delle comunicazioni con le quali si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva trasmessa in precedenza e già acquisita con esito positivo dal sistema telematico. A seguito dell’annullamento di una comunicazione sostitutiva, i dati contenuti in quest’ultima comunicazione vengono cancellati, senza che vengano ripristinati i dati presenti nella comunicazione della quale aveva preso il posto.

Tali comunicazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Se il file inviato entro il predetto termine viene scartato, si potrà effettuare una nuova comunicazione ordinaria entro tale termine o entro i cinque giorni successivi alla segnalazione dell’errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse nei termini prescritti saranno utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Da evidenziare che è data la possibilità agli studenti universitari di esercitare opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese universitarie sostenute ed ai rimborsi ricevuti ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’opposizione può essere effettuata ogni anno, dal 2 gennaio al 28 febbraio, e deve essere rivolta all’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese universitarie sostenute ed ai rimborsi ricevuti nell’anno precedente.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2015, l’opposizione potrà essere esercitata dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Provvedimento in questione (20 febbraio 2016) fino al 21 marzo 2016.

Per esercitare opposizione deve essere compilato un apposito modello, riportato in allegato al Provvedimento. Tale modello deve essere sottoscritto ed inviato all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica o fax, unitamente ad una copia del documento di identità.

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