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22 Gennaio 2016

Dichiarazione dei redditi precompilata: comunicazioni entro il 28 febbraio di nuovi dati da inserire

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Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anticipato on line dal Ministero medesimo, del 13 gennaio 2016, sono stati individuati i dati che, da quest’anno, dovranno essere comunicati, per via telematica, dai soggetti interessati per essere, poi, inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, ai fini dell’applicazione delle detrazioni fiscali.

All’articolo 1 del Decreto, è stabilito che, a partire dai dati relativi al 2015, le Università statali e non statali trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento a ciascun studente, una comunicazione contenente una serie di dati relativi all’anno precedente. Si tratta:

  • delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
  • delle spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;
  • delle spese per la frequenza dei corsi di perfezionamento;
  • delle spese per la frequenza di master assimilabili, per durata e struttura dell’insegnamento, ai corsi universitari o di specializzazione;
  • delle spese di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca.

Le spese universitarie in questione dovranno essere indicate al netto degli eventuali rimborsi o contributi e con la specifica dei soggetti che le hanno sostenute. Inoltre, dovranno essere indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno di riferimento, ma per spese sostenute in anni precedenti.

All’articolo 2 del Decreto Ministeriale, è stabilito che coloro che emettono fatture per spese funebri dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, sempre entro il 28 febbraio di ciascun anno ed a partire dai dati relativi al 2015, una comunicazione contente l’importo delle spese in questione, sostenute in riferimento al decesso di persone nell’anno precedente, con la specifica indicazione dei dati del soggetto deceduto e di quelli dei soggetti intestatari della fattura.

L’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze si occupa, anche, delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (detraibili in dichiarazione dei redditi). In riferimento ai bonifici relativi a tali spese, dovranno essere trasmesse da Banche e Poste delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, contenenti l’ammontare delle spese, sostenute nell’anno precedente, ed i dati identificativi di coloro che hanno effettuato i pagamenti, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei bonifici. Anche queste comunicazioni dovranno essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015.

Infine, all’articolo 4 del Decreto Ministeriale, è precisato che le modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni in questione saranno definite successivamente con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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