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Novità Irpef - Ires
25 Novembre 2016

Commercialista con elevati redditi e con la disponibilità di uno studio: non versa necessariamente l’Irap

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Un commercialista-revisore contabile ha proposto ricorso in Cassazione, impugnando la decisione della Commissione Tributaria Regionale con la quale erano state rigettate le sue richieste riguardo al rimborso dell’Irap versata. Il contribuente, infatti, sosteneva di essere privo di un’autonoma organizzazione.

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 23557 del 18 novembre 2016, ha affermato che la semplice disponibilità di un immobile da destinare a studio non può costituire un elemento organizzativo strumentale esorbitante rispetto al minimo necessario allo svolgimento dell’attività da parte del professionista. La CTR aveva dato rilevanza, invece, alla circostanza che il contribuente aveva la disponibilità di un immobile, in quanto svolgeva la sua attività in una porzione dello studio del padre concessagli in comodato gratuito.

La Corte di Cassazione ha contestato anche il ragionamento seguito dai Giudici di secondo grado secondo i quali deve sussistere necessariamente un collegamento tra l’elevato reddito percepito dal contribuente e l’esistenza di un’organizzazione che lo ha determinato.

Gli elementi che sono stati messi in evidenza nella pronuncia della Commissione Tributaria Regionale non sono, secondo la Suprema Corte, degli elementi di fatto significativi per un giudizio riguardo alla sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Il valore dei compensi percepiti ed il valore dei costi sostenuti non costituiscono, infatti, di per sé degli elementi utili per desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

I compensi elevati, precisa la Cassazione, possono essere di per sé un sintomo del valore specifico dell’attività professionale esercitata. L’elevato ammontare delle spese, inoltre, può derivare da costi che sono strettamente legati all’aspetto personale dell’attività professionale e che costituiscono soltanto un elemento passivo per il professionista. Si può trattare di spese non funzionali allo sviluppo della produttività e non legate, pertanto, all’attuazione di un’organizzazione. Tali spese sono, quindi, non idonee a descrivere il modo in cui è concretamente esercitata l’attività dal professionista.

Anche riguardo alle spese sostenute dal contribuente per le prestazioni di terzi, la CTR non ha verificato se la collaborazione di altre persone superi la soglia “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive”, ossia la soglia entro la quale la collaborazione possa essere considerata come rientrante in quel minimo indispensabile per l’esercizio di qualsiasi attività professionale.

Il ricorso del contribuente è stato, pertanto, accolto e la controversia è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per un nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap. 

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