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Novità Irpef - Ires
21 Ottobre 2016

Assegnazione agevolata di beni ai soci e successiva vendita a terzi: operazione legittima

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Una società che svolge attività di commercio di roulotte e camper ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate un’operazione che vorrebbe compiere per far uscire dalla società, ormai prossima alla chiusura, un terreno di proprietà sul quale sono anche situati un ufficio ed un capannone.

In particolare, i dubbi riguardano la possibilità che si configuri un’ipotesi di abuso del diritto.

La società istante intende ricorrere alla disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016. I beni suddetti, infatti, non sono più da considerarsi come beni strumentali per destinazione, dal momento che l’attività sta per essere liquidata. Potrebbero rientrare, pertanto, nell’ambito di applicazione delle nuove regole sull’assegnazione agevolata. Verrebbe naturalmente pagata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap prevista da tali regole.

I soci assegnatari, poi, in un secondo momento, procederebbero a vendere gli immobili ad un potenziale acquirente che ha già presentato un’offerta. In questo modo, si verrebbe a realizzare una plusvalenza imponibile soltanto sull’eventuale parte di corrispettivo eccedente il valore di assegnazione. Se, invece, i beni immobili fossero venduti dalla società direttamente al potenziale acquirente si realizzerebbe una plusvalenza ben più rilevante, con un onere fiscale complessivo a carico dei soci considerevole.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito con la Risoluzione n. 93 del 17 ottobre 2016.

In primo luogo, ha ricordato che un’operazione può essere considerata abusiva quando l’Amministrazione Finanziaria identifica e prova il congiunto verificarsi di tre presupposti:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  • l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

Non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi suddetti, sono giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.

Per quanto riguarda il nuovo regime dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che possa trovare applicazione anche per i beni immobili di società in fase di liquidazione, come la società istante.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’eventuale cessione degli immobili assegnati, effettuata dai soci in un momento successivo all’assegnazione, è una facoltà che il legislatore non ha voluto vietare. Del resto, la finalità della nuova disciplina è proprio quella di offrire la possibilità di estromettere dall’impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle previste generalmente, gli immobili che, allo stato attuale, non possono essere impiegati in maniera mediamente profittevole. Tali immobili possono, poi, essere immessi nuovamente nel mercato, essendone così favorita la circolazione.

L’operazione che la società istante vorrebbe porre in essere, quindi, è perfettamente in linea con le intenzioni perseguite dal legislatore e, conseguentemente, non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Non sussiste, pertanto, quell’indebito vantaggio fiscale richiesto come primo presupposto affinché si configuri l’abuso del diritto.

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