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29 Aprile 2016

Somme dovute a seguito di reclamo e mediazione: ecco i nuovi codici tributo da utilizzare in F24 Accise

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Con la Risoluzione n. 33 del 29 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24 Accise, di alcune somme dovute a seguito di reclamo e mediazione.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, infatti, ha previsto che gli istituti del reclamo e della mediazione possano essere applicati anche ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di reclamo e mediazione sono:

  • il codice “5402” per il versamento dell’accisa sugli spiriti;
  • il codice “5403” per l’accisa sulla birra;
  • il codice “5404” per l’accisa sui prodotti energetici, i loro derivati ed i prodotti analoghi;
  • il codice “5405” per l’accisa sui gas petroliferi liquefatti;
  • il codice “5406” per l’accisa sull’energia elettrica;
  • il codice “5407” per l’accisa sul gas naturale per autotrazione;
  • il codice “5408” per i contrassegni di Stato sui denaturanti ed i prodotti soggetti a I.F;
  • il codice “5409” per i diritti di licenza sulle accise e le imposte di consumo;
  • il codice “5410” per l’accisa sul gas naturale per combustione;
  • il codice “5411” per l’imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume;
  • il codice “5412” per la tassa sull’emissione di anidride solforosa ed ossido di azoto;
  • il codice “5413” per le entrate da accise eventuali diverse;
  • il codice “5414” per l’accisa su carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione;
  • il codice “5415” per l’accisa sugli oli vegetali utilizzati per carburazione o combustione ;
  • il codice “5416” per l’accisa sull’alcool metilico utilizzato per carburazione o combustione;
  • il codice “5417” per l’indennità di interessi di mora;
  • il codice “5418” per le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise ed imposte di consumo.

I codici tributo istituiti sono inseriti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

Inoltre, nel modello F24 Accise, vanno indicati:

  • nel campo “ente”, il codice “D”;
  • nel campo “provincia”, la sigla della provincia nella quale avviene l’immissione in consumo;
  • nel campo “codice identificativo”, il codice ditta;
  • nel campo “rateazione”, se il versamento è rateale, un codice composto, nella prima parte, dal numero della rata in pagamento e, nella seconda parte, dal numero complessivo della rate. Se il pagamento, invece, è in un’unica soluzione, in tale campo deve essere indicato il codice “0101”;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di imposta per il quale si effettua il pagamento;
  • nel campo “codice atto”, se richiesto, il codice dell’atto oggetto di definizione.

I campi “mese” e “codice ufficio”, invece, devono rimanere vuoti.

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