Il Ministero dei Beni Culturali ha aggiornato le faq, pubblicate sul suo sito internet, in materia di credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.
Tra i diversi chiarimenti forniti, ricordiamo:
- l’agevolazione per l’acquisto di mobili e complementi d’arredo può essere richiesta anche in assenza di interventi di riqualificazione dell’immobile;
- l’istanza deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del legale rappresentante. Non può essere firmata manualmente;
- l’attestazione deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del soggetto che è autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute. Non può essere sottoscritta manualmente;
- le spese eleggibili sono soltanto quelle indicate all’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 7 maggio 2015;
- possono beneficiare del credito d’imposta le strutture come definite dal Decreto Ministeriale del 7 maggio 2015 e le strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale che siano effettivamente operanti come tali e non siano ricettive in senso generale. Non possono beneficiare del credito d’imposta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case ed appartamenti per le vacanze;
- può chiedere il riconoscimento del credito soltanto chi sia identificabile come impresa alberghiera. Non può richiedere il riconoscimento del credito, quindi, l’impresa, proprietaria di uno stabile, che lo abbia affittato ad un’altra impresa alberghiera e che abbia sostenuto direttamente le spese per la riqualificazione dell’immobile.