NULL
Saggi
Scritto da:
30 Ottobre 2020

Restyling del tracciato della fattura elettronica B2B obbligatorio dal 2021

Scarica il pdf

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi potranno utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.1) approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 16657 del 23 settembre 2020.

L’utilizzo “facoltativo” delle nuove specifiche tecniche diventerà “obbligatorio” a tutti gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021. Questo lasso temporale è stato concesso al fine di garantire il graduale adeguamento dei tracciati alle nuove specifiche tecniche.

Entro il 1° gennaio 2021, dunque, tutti i software di fatturazione elettronica dovranno essere aggiornati alla nuova versione 1.6.1, mentre il vecchio tracciato (versione 5.1) non sarà più utilizzabile.

A differenza della versione 5.1, il nuovo tracciato presenta un maggior grado di dettaglio delle operazioni, sia con riferimento al campo “Tipo Documento” che al campo “Natura”, dettato anche dall’esigenza di rendere più agevole la compilazione delle bozze delle liquidazioni iva, dei registri e delle dichiarazioni iva, che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, in via sperimentale, a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021. Ad esempio, aumentano a 18 i codici relativi al “Tipo Documento”.

Accanto alle codifiche già previste, e che come tali restano immutate (TD01, TD02,TD03, TD04, TD05, TD06, TD21) , vengono inserite le seguenti:

TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD21 – Autofattura per splafonamento

TD22 – Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 – Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 – Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25 – Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72).

Passano a 22 i codici relativi al campo “Natura”.

Le operazioni non soggette a iva, individuate con il codice N2 vengono scisse in: operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (N2.1) e operazioni non soggette – altri casi (N2.2).

A partire dal 1/1/2020 il codice generico N2 non sarà più utilizzabile.

Parimenti, le operazioni non imponibili (codice N3) vengono suddivise in:

– esportazioni (N3.1),

– cessioni intracomunitarie (N3.2),

– cessioni verso San Marino (N3.3),

– operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4),

– operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento (N3.5),

– altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

A partire dal 1/1/2020 il codice generico N3 – operazioni non imponibili non sarà più utilizzabile.

Vengono infine specificate le ipotesi di inversione contabile, prima individuate dal solo codice N6, anche questo non più utilizzabile a decorrere dal 1/1/2020. Le operazioni soggette a inversione contabile si suddividono in:

– cessione di rottami e altri materiali di recupero (N6.1),

– cessione di oro e argento puro (N6.2),

– subappalto nel settore edile (N6.3),

– cessione di fabbricati (N6.4),

– cessione di telefoni cellulari (N6.5),

– cessione di prodotti elettronici (N6.6),

– prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7),

– operazioni settore energetico (N6.8), altri casi (N6.9).

Per quanto riguarda le operazioni soggette a inversione contabile è bene precisare che fino al 31 dicembre 2020 non sussiste l’obbligo, per i cessionari/committenti, di effettuare l’integrazione elettronicamente, resta infatti la possibilità di procedere all’assolvimento degli obblighi iva mediante allegazione, al file della fattura, di un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa.

Le altre modifiche più rilevanti riguardano l’introduzione dei nuovi 4 codici relativi al campo “Tipo Ritenuta” (RT03 – Contributo INPS, RT04 – contributo Enasarco, RT05 – Contributo Enpam, RT06 – altro contributo previdenziale), l’introduzione della nuova modalità di pagamento individuata con il codice MP23 –PagoPA, e infine il venir meno dell’indicazione dell’importo dell’imposta di bollo (laddove richiesta dalla legge). Qualora sia dovuta l’imposta di bollo sarà infatti sufficiente indicare “SI” nel relativo campo.

 

Per richiedere una consulenza professionale, scrivi alla Redazione

 

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto