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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 1 Presentazione del bilancio – Informazioni comparative

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38. Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, un’entità deve fornire le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente. Un’entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento.

39. Un’entità che indica le informazioni comparative deve presentare, come minimo, due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti, e le relative note. Quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci del proprio bilancio o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio, deve presentare, come minimo, tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti, e le relative note. Un’entità presenta i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:

(a) alla chiusura dell’esercizio corrente;

(b) alla chiusura dell’esercizio precedente (che coincide con l’inizio dell’esercizio corrente); e

(c) all’inizio del primo esercizio comparativo.

40. In alcuni casi l’informazione descrittiva fornita nel bilancio dell’/degli esercizio/esercizi precedente/i è significativa anche per l’esercizio in corso. Per esempio, un’entità presenta nell’esercizio corrente i dettagli di una causa legale i cui esiti erano incerti alla data di chiusura dell’esercizio immediatamente precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori traggono vantaggio dall’essere informati sull’esistente incertezza alla chiusura dell’esercizio immediatamente precedente, nonché dalle azioni intraprese durante l’esercizio per risolverla.

41. Quando l’entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando riclassifica gli importi comparativi, l’entità deve indicare:

(a) la natura della riclassificazione;

(b) l’importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e

(c) i motivi della riclassificazione.

42. Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, un’entità deve indicare:

(a) la ragione per non riclassificare gli importi, e

(b) la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati. 

43. Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione per scopi previsionali degli andamenti nelle informazioni finanziarie. In alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio precedente per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, un’entità può non aver raccolto i dati nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e può non essere fattibile ricreare l’informativa.

44. Lo IAS 8 illustra le modifiche alle informazioni comparative richieste quando un’entità modifica un principio contabile o corregge un errore.

 

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