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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Le immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali Definizione delle stesse ed enunciazione dei principi contabili per la loro rilevazione valutazione e rappresentazione in bilancio | E. Rappresentazione in bilancio e nota integrativa

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E.I. Le immobilizzazioni materiali vanno esposte distintamente nello stato patrimoniale almeno nel contenuto minimo e nell’ordine indicato dall’art. 2424 CC Le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; dette voci possono invece essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa dell’importo, è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico della società, ovvero quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso, la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia previsto dagli artt. 2424 e 2425 CC

Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se esse non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità, l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Gli anticipi a fornitori per acquisti di immobilizzazioni materiali vanno esposti tra le immobilizzazioni in corso e acconti (voce B.II.5).

E.II) Nello stato patrimoniale, le immobilizzazioni materiali vanno iscritte nella sottoclasse B.II e gli ammortamenti accumulati vanno dedotti direttamente da ciascuna voce.

Nel conto economico, le quote di ammortamento di competenza dell’esercizio calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione vanno iscritte nella voce B.10.b) «Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali», e le svalutazioni effettuate a causa di perdite durevoli di valore (D.XIII) devono essere iscritte nella voce B.10.c) «Altre svalutazioni delle immobilizzazioni».

Eventuali recuperi di valori in precedenza svalutati devono essere iscritti nella stessa voce, con segno inverso rispetto a quello delle svalutazioni.

E.III) Gli utili e le perdite derivanti da alienazioni eccezionali di cespiti vanno esposti nel conto economico tra i «Proventi ed oneri straordinari», così come previsto nel Documento n. 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi.

E.IV) Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa sono:

a) Il principio contabile con cui sono stati determinati i valori dei cespiti (il principio base è il costo).

b) Il criterio seguito per l’eventuale rivalutazione, la legge speciale che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto.

c) Il metodo ed i tassi d’ammortamento usati per determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie o classi di cespiti.

d) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo originario, le precedenti rivalutazioni e quelle dell’esercizio, le acquisizioni, i trasferimenti da un’altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti accumulati e quelli dell’esercizio, le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell’esercizio, il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

e) L’inclusione o meno della quota di spese generali di fabbricazione in caso di beni costruiti in economia.

f) Distintamente per ciascuna voce, l’eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari e l’ammontare cumulativo capitalizzato, distinto da quello relativo all’esercizio.

g) I gravami esistenti sulle immobilizzazioni materiali, ipoteche, privilegi, pegni, ecc.

h) I cambiamenti dei metodi di ammortamento e della vita utile dei cespiti ed i relativi effetti e motivazioni.

i) Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.

l) I criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all’alienazione o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri.

m) L’ammontare dei cespiti non in uso o utilizzati in misura sensibilmente inferiore alla loro normale possibilità di utilizzazione ovvero alla loro normale capacità produttiva.

n) Le ragioni e l’ammontare dell’eventuale svalutazione apportata.

o) L’ammontare delle immobilizzazioni materiali acquistate durante l’esercizio da controllate, collegate e consociate [1], se di ammontare rilevante.

p) Nell’ipotesi di immobilizzazioni materiali destinate alla vendita e riclassificate in un’apposita voce dell’attivo circolante, come descritto al paragrafo A.I.e): le ragioni del mutamento di destinazione dei cespiti e del conseguente trasferimento dalle voci relative alle immobilizzazioni materiali a quelle relative al circolante, il criterio di valutazione utilizzato, l’eventuale effetto del cambiamento del criterio di valutazione sul risultato economico dell’esercizio.

q) I motivi di eventuali «ulteriori ammortamenti» eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.

Nella relazione sulla gestione andranno eventualmente indicati fatti di rilievo, ad esempio rilevanti investimenti o disinvestimenti di impianti, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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