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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Lavori in corso su ordinazione Lavori in corso su ordinazione enunciazione dei principi contabili per la loro rilevazione valutazione e rappresentazione in bilancio | G. Costi di acquisizione della commessa, costi pre-operativi, oneri sostenuti dopo la chiusura della commessa

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G.I. COSTI PER L’ACQUISIZIONE DELLA COMMESSA

I costi per l’acquisizione della commessa, (studi, ricerche, ecc.), inclusi quelli relativi alla partecipazione a gare, vanno addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, in quanto rappresentano costi di natura ricorrente necessari per la normale attività commerciale o di procacciamento degli affari per tale settore aziendale. E’ tuttavia accettabile differire tali costi tra quelli pre-operativi e, pertanto, trattarli secondo i principi previsti per questi ultimi nel successivo paragrafo G.II., purché siano specificamente sostenuti per una commessa e l’assegnazione della commessa avvenga nello stesso esercizio o tra la data di chiusura dell’esercizio e quella della preparazione del bilancio ovvero essa sia ragionevolmente certa alla data della preparazione del bilancio ed, infine, il costo sia recuperabile dal margine di commessa. Il differimento dei costi per l’acquisizione della commessa effettuato in deroga a quanto sopra descritto costituisce deviazione dai corretti principi contabili.

G.II. COSTI PRE-OPERATIVI

I costi pre-operativi sono quelli sostenuti dopo l’acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata l’attività di costruzione o il processo produttivo. Tra i costi pre-operativi rientrano:

– I costi di progettazione e quelli per studi specifici per la commessa, sostenuti dopo l’acquisizione del contratto.

– I costi di organizzazione e di avvio della produzione (per lavorazioni in stabilimento).

– I costi per l’impianto e l’organizzazione del cantiere, cioè quelli per l’approntamento delle installazioni di cantiere, per il trasporto in cantiere del macchinario, per gli allacciamenti, ecc.

Se l’impresa adotta il criterio della commessa completata, i costi pre-operativi vanno rilevati con gli stessi criteri con cui si rilevano i costi sostenuti per l’esecuzione delle opere. In tal caso la loro contabilizzazione non comporta problematiche particolari.

Se invece l’impresa adotta il criterio della percentuale di completamento, tali costi devono essere differiti (normalmente tra le «Immobilizzazioni Immateriali – Altre») quando sostenuti ed ammortizzati negli esercizi successivi in funzione dell’avanzamento dei lavori determinato con le modalità previste per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento.

Una parte dei costi considerati pre-operativi può essere sostenuta quando già le opere sono iniziate (es: la progettazione esecutiva delle ultime lavorazioni, effettuata quando le precedenti lavorazioni sono in corso). Il tal caso nella quota dei costi pre-operativi da imputare ai primi esercizi va compresa anche la quota dei costi ancora da sostenere, prudenzialmente stimata.

Consegue a ciò che, applicando il criterio della percentuale di completamento, al fine di differire e ripartire correttamente negli esercizi successivi i costi pre-operativi, le procedure contabili amministrative delle imprese devono prevedere una rilevazione degli stessi, suddivisi per commessa, separatamente dagli altri costi.

G.III. ONERI SOSTENUTI DOPO LA CHIUSURA DELLA COMMESSA

Tra gli oneri che normalmente vengono sostenuti dopo la chiusura dei lavori, possono comprendersi:

– I costi di smobilizzo del cantiere, cioè quelli per rimuovere le installazioni, quelli per il rientro dei macchinari in sede, quelli per il trasporto dei materiali non utilizzati in altro cantiere o in sede, incluse le perdite sui materiali abbandonati.

– I costi per il collaudo delle opere eseguite.

– Gli oneri per penalità contrattuali, quelli per il rifacimento di opere secondo le prescrizioni del committente, quelli per la sistemazione di «riserve» avanzate da sub-appaltatori o sub-fornitori.

– Ove contrattualmente previsto, gli oneri per la manutenzione delle opere nel periodo successivo alla consegna.

– Gli oneri per garanzie contrattuali.

Adeguati stanziamenti devono essere effettuati per tali costi, calcolati in base ad un’attendibile previsione. Qualora si applichi un metodo secondo cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei costi previsti, tali costi vanno inclusi tra quelli della commessa e nel preventivo di costo ed i relativi stanziamenti devono incidere sul risultato della stessa. Qualora invece si applichi il criterio delle misurazioni fisiche o altri similari, gli stanziamenti devono essere effettuati progressivamente in funzione dell’avanzamento della commessa.

Gli stanziamenti, ove effettuati, saranno iscritti al passivo, normalmente tra i «Fondi per rischi ed oneri».

G.IV. MATERIALI IN ATTESA DI IMPIEGO NELLA COMMESSA

Sia che venga adottato il criterio della percentuale di completamento che quello della commessa completata, i materiali acquistati per l’esecuzione dell’opera a pié d’opera o, comunque, in attesa di impiego, ove di per sé non costituiscano contrattualmente oggetto di corrispettivo, devono essere esposti, quale componente dell’attivo patrimoniale, tra le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e come tali valorizzate. Conseguentemente la differenza tra le rimanenze finali e iniziali viene esposta nel conto economico a diminuzione o aumento (a seconda dei casi) del costo di produzione.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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