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Novità Iva
27 Maggio 2016

Nuove regole di territorialità Iva per servizi TTE e regime MOSS: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 22 del 26 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alla nuova disciplina in materia di territorialità ai fini Iva per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed i servizi prestati per via elettronica (cosiddetti “servizi TTE”).

La prima parte della Circolare è dedicata alle nuove regole sulla territorialità.

Dal 1° gennaio 2015, sono assoggettate ad Iva nel territorio italiano, se rese a committenti non soggetti passivi Iva:

  • le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato in Italia o è residente in Italia e non ha domicilio all’estero;
  • le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato in Italia o è residente in Italia e non ha domicilio all’estero, e se le prestazioni in questione sono utilizzate nell’ambito dell’Unione Europea.

Per semplificare gli adempimenti connessi all’applicazione delle nuove regole di territorialità è stato introdotto a livello europeo il nuove regime speciale del “Mini One Stop Shop. Sempre nell’ottica della semplificazione degli adempimenti è stato deciso l’esonero dall’obbligo di fatturazione per i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi in questione a committenti non soggetti passivi d’imposta. La fattura deve essere emessa ora soltanto se richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Nel terzo paragrafo della Circolare vengono forniti chiarimenti riguardo alle tipologie di servizi interessati dai nuovi criteri di territorialità, mentre nel quarto paragrafo sono delineate le nuove regole in materia di luogo di stabilimento, di domicilio e di residenza abituale del committente non soggetto passivo.

Inoltre, il quinto paragrafo è dedicato alle presunzioni di localizzazione in riferimento all’individuazione del domicilio o della residenza dei committenti non soggetti passivi d’imposta; il sesto paragrafo riguarda le modalità di confutazione di tali presunzioni di localizzazione.

Un paragrafo specifico (il settimo) è dedicato alla presunzione di territorialità applicabile ai servizi effettuati da un soggetto passivo nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in analoghi settori (come i campi vacanza o le zone affittate per il campeggio).

Secondo quanto precisato nell’ottavo paragrafo della Circolare, il prestatore dei servizi può considerare il committente stabilito nell’Unione Europea come soggetto non passivo Iva qualora questi non abbia comunicato il proprio numero individuale di identificazione Iva. Il prestatore può comunque considerare il destinatario della prestazione come soggetto passivo Iva qualora sia in grado di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, delle informazioni sufficienti a dimostrare lo status del soggetto in questione. Se, poi, il prestatore del servizio ha qualificato il destinatario come persona priva di soggettività passiva e successivamente ha ricevuto dallo stesso comunicazione del suo numero di identificazione Iva, il prestatore deve comunque considerarlo come soggetto passivo.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo al trattamento da applicare nel caso di intermediazione nell’effettuazione dei servizi in questione (paragrafo nono).

Nella seconda parte della Circolare è illustrata la disciplina del regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico). Nel nuovo regime, sono effettuati per via telematica sia l’adesione al regime medesimo, sia la presentazione delle dichiarazioni Iva trimestrali e l’effettuazione dei versamenti, sia le comunicazioni inviate ai contribuenti dallo Stato membro di identificazione e dai vari Stati membri di consumo, sia lo scambio di informazioni tra lo Stato di identificazione e gli Stati di consumo.

Riguardo alle definizioni rilevanti per la comprensione del  regime MOSS, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro dell’Unione Europea nel quale il soggetto passivo Iva è registrato ai fini del regime MOSS e nel quale provvede a dichiarare e versare l’Iva dovuta ai diversi Stati membri di consumo. In caso di soggetti passivi prestatori dei servizi che siano stabiliti nell’Unione Europea o che abbiano una o più stabili organizzazioni nell’Unione Europea, lo Stato membro di identificazione sarà lo Stato nel quale il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica oppure lo Stato nel quale è presente la stabile organizzazione del soggetto (o una delle stabili organizzazioni). Nel caso in cui, invece, i soggetti passivi prestatori dei servizi abbiano la propria sede dell’attività economica fuori dell’Unione Europea e non abbiano una stabile organizzazione negli Stati membri dell’Unione Europea, l’identificazione per il MOSS potrà avvenire in uno qualsiasi a scelta degli Stati dell’Unione Europea.

Lo Stato membro di consumo è lo Stato nel quale il soggetto che si è registrato al sistema MOSS effettua la prestazione di servizi ai committenti che non sono soggetti passivi d’imposta.

Il contribuente che aderisce al MOSS deve evidenziare nella dichiarazione trimestrale che presenta nello Stato membro di identificazione soltanto l’Iva dovuta in ciascuno Stato membro dell’Unione Europea in relazione ai servizi resi nell’ambito nel regime speciale. Non è possibile, invece, inserire nella dichiarazione suddetta l’Iva assolta sugli acquisti effettuati al fine di rendere i servizi che rientrano nel regime speciale. Al contempo, però, sono ampliate le procedure per il rimborso dell’Iva sia per i soggetti dell’Unione Europea, sia per i soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea.

L’undicesimo paragrafo della Circolare è dedicato specificamente al regime MOSS applicabile ai soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea (regime non UE).

Il dodicesimo paragrafo riguarda, invece, il regime speciale MOSS per i soggetti stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea e, in particolare, in Italia (regime UE).

Il tredicesimo paragrafo è dedicato alla registrazione al MOSS ed alle cause di cancellazione e di esclusione, mentre il quattordicesimo paragrafo riguarda la dichiarazione trimestrale. La dichiarazione deve essere presentata per ogni trimestre, anche quando il soggetto iscritto al MOSS non ha effettuato alcuna prestazione di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione o di servizi elettronici (dichiarazione con saldo pari a zero). Il termine di presentazione è il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, la scadenza non è rimandata al primo giorno lavorativo successivo, come avviene generalmente per le scadenze italiane.

Non rientrano nella dichiarazione MOSS le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese dal soggetto iscritto al MOSS nel Paese nel quale è situata la sede della propria attività economica o una stabile organizzazione. Queste prestazioni di servizi rientrano, infatti, nelle liquidazioni periodiche Iva ordinarie e nella dichiarazione Iva annuale ordinaria.

La dichiarazione Iva MOSS, inoltre, può essere rettificata entro tre anni, direttamente tramite il portale dedicato al regime speciale.

Il quindicesimo paragrafo della Circolare è dedicato ai versamenti, il sedicesimo ai rimborsi, il diciassettesimo agli obblighi documentali e contabili, il diciottesimo ai controlli, il diciannovesimo ai rapporti tra l’attività di controllo esercitata dall’Agenzia delle Entrate e la facoltà di rettifica della dichiarazione da parte del soggetto passivo iscritto al MOSS, il ventesimo paragrafo alle sanzioni.

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