a cura del dott. Pierluigi Capuano e della dott.ssa Mariangela Dionisi[1]
Dal 1° gennaio 2015, il campo applicativo del regime speciale Iva già applicato ai servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti nell’Unione Europea (VoES), sarà esteso anche ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici (nel seguito i “servizi”) a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui non sono stabiliti permettendo agli stessi di versarel’IVA dovuta su tali servizi allo Stato membro in cui sono identificati attraverso un nuovo portale telematico integrato, in applicazione della Direttiva 2008/8/CE: il c.d. Mini One Stop Shop (“MOSS”), vale a dire il mini sportello unico.
Il regime de quo è facoltativo: tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti.
Detto regime si sostanzia in una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, in base alle quali quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore.
In particolare, il regime evita ai soggetti passivi di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo:in concreto, un soggetto passivo registrato ai fini del mini sportello unico in uno Stato membro (c.d. Stato membro di identificazione) trasmette per via elettronica le dichiarazioni IVA trimestrali per il mini sportello unico, fornendo informazioni dettagliate sui servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (c.d. Stati membri di consumo), provvedendo, altresì, a versare l’eventuale IVA dovuta.
Sarà cura dello Stato membro di identificazione trasmettere le dichiarazioni nonché l’IVA (laddove versata), a ciascuno Stato membro di consumo.
Senza il mini sportello unico, un prestatore sarebbe, invece, tenuto a registrarsi presso ogni Stato membro in cui presta servizi ai propri clienti.
L’adesione al regime in discorso non fa venire meno l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni IVA al proprio Stato membro conformemente agli obblighinazionali in materia di IVA.
Dal punto di vista soggettivo, si evidenzia che possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (Regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (Regime non UE).
Il mini sportello unico prevede, infatti, due regimi:
- Regime UE, cui può aderire un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica nell’UE o, in caso contrario, che dispone di una stabile organizzazione nell’UE;
- Regime non UE, riservato ai soggetti passivi non UE che non hanno fissato la sede della propria attività economica né dispongono di una stabile organizzazione nell’UE e non sono registrato né tenuti a essere identificato ai fini dell’IVA nell’Unione.
Nel prosieguo dell’articolo, prima di concludere fornendo qualche breve cenno in ordine alle modalità di conservazione della documentazione, verranno affrontate le seguenti tematiche:
- procedura di registrazione;
- procedura di cancellazione e/o di sospensione;
- procedura di dichiarazione;
- procedura di pagamento (e di rimborso).
Prima di addentrarci negli aspetti procedurali, ai fini di una migliore comprensione dei medesimi, giova chiarire alcune nozioni basilari:
Soggetto passivo: nell’ambito del regime UE, il soggetto passivo è un’impresa (sia essa una società, una società di persone o un’impresa individuale) che ha fissato la sede della propria attività economica ovvero dispone di una stabile organizzazione[2] nel territorio dell’UE.
Nell’ambito del regime non UE, il soggetto passivo è un’impresa che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nell’UE, e che non è registrata, né tenuta a essere identificata ai fini dell’IVA nell’UE.
Stato membro di identificazione: Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini del mini sportello unico, in cui dichiara e versa l’IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo.
Nell’ambito del regime UE, lo Stato membro di identificazione è quello nel quale il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica[3]. Qualora, però, il soggetto passivo non abbia la sede della sua attività economica nell’UE, lo Stato membro di identificazione è quello in cui il soggetto passivo ha una stabile organizzazione[4].
Nell’ambito del regime non UE, il soggetto passivo è libero di scegliere il proprio Stato membro di identificazione.
Stato membro di consumo: Stato membro in cui il soggetto passivo presta i servizi a persone che non siano soggetti passivi.
Nell’ambito del regime UE, il soggetto passivo non può avere in tale Stato membro né la sede della sua attività economica né una stabile organizzazione, mentre nel regime non UE, il soggetto passivo non può essere stabilito in alcun modo in tale Stato membro né essere tenuto a registrarvisi ai fini dell’IVA. In tale ultimo regime lo Stato membro di identificazione può essere anche lo Stato membro di consumo.
Stato membro di stabilimento: Stato membro in cui il soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione e che non può coincidere con lo Stato membro di consumo.
Dopo questa breve premessa, verrà affrontato ciascuno dei punti sopra elencati.
Registrazione
Il primo passo che un soggetto passivo deve compiere per avvalersi del mini sportello unico è quello diprocedere alla registrazione nello Stato membro di identificazione[5],[6].
A seguito della registrazione, nell’ambito del regime UE, il soggetto passivo verrà identificato ai fini del minisportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni IVA nazionali; nel regime non UE, al soggetto passivo verrà assegnato un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).
In entrambi i regimi, il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi prestati a committenti non soggetti passivi in altri Stati membri, devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico.
Al fine di potersi registrare, il soggetto passivo deve fornire allo Stato membro di identificazione una serie di informazioni da trasmettere per via elettronica per il tramite di un portale Web dedicato.
Le informazioni variano a seconda del regime per cui il soggetto passivo effettua la registrazione[7]: ciò che va osservato è che, per il regime UE, dato che il soggetto passivo è già registrato ai fini dell’IVA nello Stato membro di identificazione per le prestazioni nazionali, tale Stato membro già dispone di molte delle informazioni necessarie.
Gli effetti della registrazione decorrono generalmente dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime[8].
Ciò non di meno, nel caso in cui il soggetto passivo inizi ad effettuare prestazioni rientranti nell’ambito del regime prima di tale data, la decorrenza del regime retroagisce alla data della prima prestazione, a condizione, però, che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione[9].
Lo Stato membro di identificazione provvederà a confermare al soggetto passivo la data della decisionedi iscrizione per via elettronica (eventualmente attraverso il portale Web del mini sportello unico).
Il soggetto passivo è giuridicamente tenuto a comunicare allo Stato membro di identificazione le eventuali modifiche alle informazioni relative alla registrazione non oltre il 10° giorno del mese successivo alla modifica.
Le modifiche possono riguardare alcuni elementi delle informazioni relative alla registrazione (quali, ad esempio, gli indirizzi, gli indirizzi e-mail, i recapiti, l’elenco di stabili organizzazioni, ecc.) ad eccezione del numero individuale di identificazione IVA.
Le informazioni fornite in sede di registrazione, ivi comprese le eventuali modifiche apportatevi, vengono conservate in una banca dati dello Stato di identificazione e saranno accessibili, su richiesta, da ciascuno Stato membro.
Cancellazione, Esclusione e “Quarantena”
Nel presente paragrafo verranno trattate le fattispecie in cui un soggetto passivo può: (i) abbandonare per sua scelta da uno dei regimi (cancellazione); (ii) essere escluso dai medesimi a seguito di una decisione dello Stato membro di identificazione (esclusione) ovvero (iii) essere escluso per un determinato periodo (“quarantena”).
Cancellazione
Al fine di potersi cancellare dal regime, il soggetto passivo deve informare – per via elettronica – lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile precedente a quello incui intende cessare di avvalersi del regime[10].
La cessazionediventerà, quindi, effettiva il primo giorno del trimestre civile successivo.
In seguito alla cancellazione, il soggetto dovrà assolvere presso gli Stati membri di consumo gli obblighi derivanti dalle prestazioni di servizi la cui IVA è esigibile dopo la cessazione.
Si segnala, infine, che, in questo caso, il soggetto passivo non può utilizzare in nessuno Stato membro il regime da cui si è cancellato per due trimestri dell’anno civile.
Esclusione
Un soggetto passivo è escluso dal regime quando si verifica una delle seguenti circostanze:
- il soggetto passivo non fornisce più servizi rilevanti ai fini del MOSS;
- si presume che le attività del soggetto passivo coperte dal regime siano cessate ovvero il soggetto non ha prestato alcun servizio nell’ambito del regime speciale per 8 trimestri civili consecutivi;
- non risultano più soddisfatte le condizioni necessarie per potersi avvalere del regime;
- il soggetto continua a non osservare le norme relative al regime. Tale fattispecie si verifica quando:
- sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per la trasmissione delle dichiarazioni relative ai tre trimestri civili immediatamente precedenti e le dichiarazioni IVA per ciascuno di detti trimestri non è stata presentata entro dieci giorni dall’emissione del sollecito;
- sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per effettuare il pagamento relativamente ai tre trimestri civili immediatamente precedenti e l’intero importo non è stato versato entro dieci giorni dal ricevimento di ciascun sollecito (a meno che l’importo insoluto per ciascuna dichiarazione sia inferiore a 100 euro);
- il soggetto passivo non ha messo a disposizione dello Stato membro di identificazione o di consumo la documentazione entro un mese da un successivo sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione.
L’esclusione diventerà effettiva il primo giorno del trimestre successivo alla data in cui viene inviata per via elettronica al soggetto passivo la decisione sull’esclusione nei casi in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione di aver cessato le prestazioni di servizi oppure continua a non rispettare le norme relative al regime speciale.
Se, invece, l’esclusione è dovuta a un cambiamento di luogo del soggetto passivo o della stabile organizzazione, la stessa avrà effetto dalla data del cambiamento, a condizione che il soggetto passivo abbia trasmesso le informazioni al riguardo non oltre il decimo giorno del mese successivo al cambiamento stesso.
Periodo di quarantena
Il periodo di quarantena è il periodo – applicabile unicamente casi di seguito elencati – in cui il soggetto passivo è escluso da uno o da entrambi iregimi del mini sportello unico:
– il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione di aver cessato di offrire servizi rilevanti: in tal caso è previsto un periodo di quarantena di due trimestri civili dalla data di cessazione delle attività ed il periodo di quarantena si applica solo al regime in cui operava il soggetto passivo;
– il soggetto passivo abbandona volontariamente il regime: in tale evenienza è previsto un periodo diquarantena di due trimestri civili dalla data di cessazione e il periodo di quarantena si applica solo al regime in cui operava il soggetto passivo;
– il soggetto passivo continua a non osservare le norme del regime speciale: in quest’ultima circostanza è previsto un periodo di quarantena di 8 trimestri civili dalla data di cessazione, che si applica a entrambi i regimi.
Dichiarazioni IVA nell’ambito del MOSS
I soggetti passivi che aderiscono ad uno dei regimi speciali oggetto della presente trattazione sono tenuti a trasmettere entro 20 giorni dalla fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione – per via elettronica – una dichiarazione IVA per il mini sportello unico per ogni trimestre civile.
Considerato che i periodi d’imposta vanno, rispettivamente, dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le date per la presentazione delle dichiarazioni sono rispettivamente, il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio.
I termini per la presentazione delle dichiarazioni rimangono gli stessi anche qualora cadano nel fine settimana o in un giorno festivo[11].
Nel caso in cui in un determinato trimestre non siano stati prestati servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici il soggetto passivo dovrà presentare una dichiarazione a saldo zero.
Qualora il soggetto passivo non trasmetta la dichiarazione entro 30 giorni dalla fine del periodo d’imposta, verrà emesso un sollecito – per via elettronica – da parte dello Stato membro di identificazione. Eventuali successivi solleciti saranno, invece, emessi a cura degli Stati membri di consumo.
È opportuno tenere presente che, nel caso in cui il soggetto passivo riceva un sollecito per tre trimestri civili consecutivi e non presenti la dichiarazione nei 10 giorni successivi all’emissione di ogni sollecito, viene a realizzarsi un’inosservanza persistente delle norme del regime da parte del soggetto passivo, tale da comportare l’esclusione dal medesimo.
Nella dichiarazione in esame devono essere specificati i servizi prestati dal soggetto passivo ai destinatari in ciascuno degli Stati membri di consumo e, per il regime UE, da ogni stabile organizzazione.
Sarà cura dello Stato membro, dopo aver attribuito a ogni dichiarazione un numero di riferimento unico identificativo, suddividere le dichiarazioni IVA per Stato membro di consumo e, quindi, trasmettere le informazioni ai diversi Stati membri di consumo e di stabilimento.
Tale numero assume una rilevanza fondamentale considerato, inter alia, che il soggetto passivo deve fare riferimento a esso nell’effettuare i pagamenti dovuti.
Entrando nel merito delle informazioni da includere nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico va chiarito che le stesse riguardano le prestazioni effettuate nell’ambito del regime,vale a dire le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettroniche fornite a persone che non sono soggetti passivi.
In particolare, nell’ambito del regime non UE, si tratta di tutte le prestazioni effettuate nell’UE nell’ambito del regime stesso (ivi comprese le prestazioni nello Stato membro di identificazione), mentre per il regime UE, si tratta delle prestazioni fornite in uno Stato di consumo, dalla sede dell’attività economica o dalle stabili organizzazioni.
I servizi prestati da un soggetto passivo a privati nello Stato membro in cui lo stesso abbia una sede andranno, invece, dichiarati nelle dichiarazioni IVA nazionali di tale sede e non nell’ambito del MOSS.
Quanto sopra assume valenza sia per le prestazioni effettuate dalle sedi del soggetto passivo al di fuori dello Stato membro sia al suo interno. Non trova, invece, applicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è registrato ai fini dell’IVA, ma non ha una stabile organizzazione, come chiarito nel seguente esempio.
Si ipotizzi quanto segue: (i) il soggetto passivo A ha la sede sociale in Spagna e stabili organizzazioni in Francia e in Olanda; (ii) la sede sociale presta servizi di telecomunicazione a privati in Francia e in Germania; (iii) la stabile organizzazione in Olanda fornisce servizi di telecomunicazione a privati in Francia e in Germania.
Nella fattispecie ipotizzata il soggetto passivo A dovrà dichiarare le prestazioni effettuate in Germania tramite la dichiarazione IVA per il mini sportello unico in Spagna, ma dovrà anche dichiarare quelle fornite in Francia nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione francese.
Nell’allegato III del regolamento di esecuzione n. 815/2012 della Commissione sono indicate le informazioni da includere nella dichiarazione de qua.
In sostanza, per ciascuno Stato membro di consumo, il soggetto passivo è tenuto a precisare le prestazioni totali cui si applica l’aliquota normale e quella ridotta, nonché l’aliquota IVA normale e ridotta.
La dichiarazione è suddivisa in diverse parti. In particolare, nella parte 1 della dichiarazione vanno indicate le informazioni di ordine generale, quali il numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro di identificazione a quella determinata dichiarazione IVA, il periodo di riferimento (con indicazione della data di inizio e termine del medesimo), la valuta[12], ecc..
Nella parte 2 della dichiarazione sono, invece,indicate informazioni specifiche relative per ciascuno Stato membro di consumo:
- le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione (parte 2a);
- le prestazioni effettuate da stabili organizzazioni non ubicate nello Stato membro di identificazione (parte 2b, relativa solo al regime UE).
- il totale delle prestazioni effettuate da tutte le sedi in quello Stato membro di consumo (parte 2c, relativa solo al regime UE).
Nel triennio successivo al termine fissato per la trasmissione della dichiarazione iniziale, è prevista la possibilità di apportare modifiche a dichiarazioni già trasmesse[13]. La procedura prevede che qualsiasi rettifica deve essere effettuata correggendo la dichiarazione iniziale in via elettronica.
La rettifica va inviata allo Stato membro di identificazione il quale provvederà a inoltrare la rettifica agli Stati membri di consumo interessati; eventuali pagamenti aggiuntivi dovuti agli Stati membri di consumo dovranno essere versati dal soggetto passivo allo Stato membro di identificazione affinché vengano distribuiti. Qualora, invece, la modifica comporti un rimborso da parte degli Stati membri di consumo, saranno questi ultimi a versarlo direttamente al soggetto passivo.
Procedura di pagamento (e di rimborso)
Il soggetto passivo aderente al regime in trattazione adempie la propria obbligazione di versamento dell’IVA dovuta pagando allo Stato membro di identificazione un unico importo per tutte le dichiarazioni: sarà cura dello Stato di identificazione distribuire gli importi ai diversi Stati membri di consumo, trattenendo una percentuale di tale importo sino al 31 dicembre 2018 (c.d. periodo di trattenuta).
Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione, utilizzando il numero di riferimentounico assegnato alla dichiarazione[14].
Qualora, però, il pagamento non fosse eseguito al momento della presentazione della dichiarazione, il medesimo dovrà avvenire al più tardi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione[15].
Nel caso in cui un soggetto passivo non effettui un pagamento o non versi l’intero importo dovuto, lo Stato membro di identificazione invia per via elettronica un sollecito il 10° giorno successivo al termine fissato per il pagamento[16].
Talvolta potrebbe accadere che un soggetto versi un importo in eccesso per l’IVA. In particolare, potrebbe verificarsi uno dei seguenti casi:
uno Stato membro di identificazione nel ricevere un pagamento, rileva che l’importo versato dal soggetto passivo è superiore a quello indicato nella dichiarazione IVA: in tale circostanza lo Stato in questione rimborsa l’importo pagato in eccesso al soggetto passivo, in base alla legislazione e alle procedure nazionali;
un soggetto passivo riscontra un errore nella dichiarazione IVA ed effettua una rettifica da cui risulta un pagamento in eccesso: in tale circostanza, lo Stato membro di identificazione rimborsa l’importo pagato in eccesso, a condizione che la rettifica sia stata apportata prima che lo Stato membro di identificazione abbia distribuito gli importi agli Stati membri di consumo. Se, invece, la rettifica viene apportata dopo il trasferimento degli importi agli Stati membri di consumo da parte dello Stato membri di identificazione, incomberà sullo Stato membro di consumo l’onere del rimborso del versamento in eccesso direttamente al soggetto passivo, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali (a condizione chedetto Stato membro approvi la rettifica)[17].
Considerazioni finali
Prima di concludere la presente trattazione, possono risultare di ausilio talune informazioni afferenti la conservazione della documentazione correlata al regime MOSS.
Al riguardo, si precisa anzitutto che la documentazione che il soggetto passivo è tenuto a conservare è precisata nel regolamento n. 967/2012 del Consiglio (art. 63 quater). Detta documentazione deve contenere informazioni generali (i.e. lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato; tipo e data della prestazione; IVA esigibile), ma anche informazioni più specifiche (i.e., dettagli di eventuali acconti ricevuti o informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha il domicilio o la residenza abituale).
La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla fine dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo continui o meno ad avvalersi del regime.
In caso di richiesta, la documentazione deve essere messa tempestivamente a disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di identificazione o dello Stato membro di consumo.
È opportuno rammentare che qualora la documentazione non venga messa a disposizione entro un mese dal ricevimento di un sollecito dello Stato membro di identificazione, l’inadempimento verrà considerato un’inosservanza persistente delle norme relative al regime, comportante l’esclusione dal regime stesso.
* * *
In conclusione di trattazione, si ribadisce come, aderendo al regime MOSS, le imprese che erogano i servizi a consumatori finali UE potranno accentrare gli adempimenti di dichiarazione e di versamento dell’imposta presso un’unica posizione IVA evitando la proliferazione di istituzioni di “gestioni IVA” (rappresentante fiscale), in ciascuno degli Stati membri nei quali l’impresa è debitrice dell’imposta.
[1]Le opinioni espresse nel presente lavoro sono personali e non indicano in alcun modo l’orientamento degli Istituti di appartenenza.
[2]Affinché si possa parlare di stabile organizzazione, ai fini del regime in esame, una sede deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura (idonea in termini di risorse umane e tecniche) atti a consentirle di ricevere, utilizzare e fornire i rispettivi servizi.
[3] Vale a dire, lo Stato in cui una società ha la sede sociale o un’impresa individuale la sede della propria attività economica.
[4] Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di più stabili organizzazioni, è sua facoltà scegliere come Stato membro di identificazione uno degli Stati membri in cui sono dislocate le proprie stabili organizzazioni. In tale circostanza, la decisione del soggetto passivo è vincolante per l’anno civile in cui la medesima viene presa nonché per i due anni civili successivi.
[5] Per evitare che un elevato numero di soggetti passivi si registrasse il 1° gennaio 2015, le procedure di registrazione sono state messe a disposizione dal 1° ottobre 2014. Qualora un soggettopassivo si sia registrato nel periodo compreso dal 1° ottobreal 31 dicembre 2014, l’efficacia della registrazione decorre dal 1° gennaio 2015.
[6]Al riguardo, cfr. la definizione fornita nella premessa.
[7] In particolare, alcuni elementi sonocomuni a entrambi i regimi (i.e., ragione sociale, denominazionecommerciale dell’impresa, indirizzo postale completo, ecc.). Altri elementi risultanopertinenti soltanto per il regime UE (i.e., numero di identificazioneIVA delle stabili organizzazioni site al di fuori dello Stato membro di identificazione); altri ancora sono, invece, rilevanti solo per il regime non UE (come il numero di codice fiscale nazionale e una dichiarazione che attesti che il soggetto passivo non è registrato ai fini dell’IVA nell’Unione europea).
[8]Ad esempio, pertanto, se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, il 15 febbraio 2015, esso potrà avvalersi del MOSS per le prestazioni effettuate a partire dal successivo 1° aprile.
[9]Si ipotizzi, ad esempio, che un soggetto passivo fornisca la prima prestazione a una persona che non è un soggetto passivo il 1° marzo: in tal caso, se lo Stato membro di identificazione ne viene informato entro il 10 aprile, il soggetto passivo avrà aderito alregime speciale dal 1° marzo e tutte le successive prestazioni avverranno nell’ambito del regime speciale.
[10] Ad esempio, un soggetto passivo che intenda abbandonare il regime a partire dal 1° ottobre, dovrà comunicarlo allo Stato membro di identificazione prima del 15 settembre.
[11]Al riguardo, si segnala che non è possibile trasmettere la dichiarazione in argomento prima della fine del periodo d’imposta.
[12]In proposito, si evidenzia che le dichiarazioni per il mini sportello unico dovrebbero essere compilate in euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato la moneta possano richiedere che le dichiarazioni vengano redatte utilizzando la loro valuta nazionale.Tuttavia, nel trasmettere le informazioni relative alla dichiarazione agli altri Stati membri, dovranno convertire l’importo in euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea nell’ultimo giorno del periodo di dichiarazione.
[13]Un classico esempio è costituito dall’emissione di una nota di credito in un trimestre successivo a quello della prestazione. In tale evenienza La nota di credito dovrebbe essere oggetto di una rettifica della dichiarazione IVA per il mini sportello unico relativa al periodo di dichiarazione della prestazione.
[14]Nel caso in cuiun soggetto passivo effettui un pagamento senza fare riferimento a tale numero oppure selo stesso non corrisponde a nessuna dichiarazione IVA insoluta per il mini sportellounico, lo Stato membro di identificazione può inizialmente adottare le misurenecessarie per chiarire la questione. Se così non fosse, o se la questione dovesse
rimanere irrisolta, il pagamento viene restituito al soggetto passivo, che dovràritrasmetterlo nei tempi debiti perché non sia considerato in ritardo.
[15] Se, ad esempio, un soggettopassivo trasmette la dichiarazione IVA il 10° giorno delmese successivo alla fine del periodo d’imposta, ha tempo sino al 20° giorno del meseper effettuare il pagamento.
[16] Al riguardo, È opportuno rammentare che qualora il soggetto passivo riceva un sollecito dallo Stato membro di identificazione per tre trimestri consecutivi e non versi l’intero importo dovuto ai fini dell’IVA entro 10 giorni dall’emissione di ciascun sollecito, siritiene sussista un’inosservanza persistente delle norme del regime, che comporteràl’esclusione del soggetto passivo, a meno che gli importi insoluti siano inferiori a 100euro per ogni trimestre.
[17] Al riguardo, si evidenzia che Inoltre, sino al 31 dicembre 2018, lo Stato membro di identificazione dovrà restituire direttamente al soggetto passivo la somma trattenuta del pagamento in eccesso, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, quando lo Stato membro di consumo avrà approvato la modifica.
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