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Novità Iva
21 Gennaio 2022
3 Minuti di lettura

Iva ordinaria per i test diagnostici non finalizzati alla lotta al Covid-19.

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Test diagnostici non finalizzati alla lotta al Covid-19. Si applica l’aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto da un ente con un’istanza di interpello. L’ente istante ha acquistato da un laboratorio 2.750 test diagnostici in vitro necessari per effettuare dei controlli a campione riguardanti l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il fornitore, in sede di fatturazione, ha applicato l’aliquota Iva ridotta del 5 %. In realtà, i beni acquistati non sono finalizzati al contrasto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Dovrebbe, quindi, secondo l’istante, essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 22 %.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 34 del 19 gennaio 2022, ha precisato che l’elenco dei beni previsto dal Decreto “Rilancio” del 2020 è di natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, soltanto i beni inseriti in questo elenco sono stati ceduti in esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e sono ceduti con applicazione dell’Iva con aliquota del 5 % dal 1° gennaio 2021.

I test diagnostici indicati nell’istanza di interpello non sono compresi nell’elenco in questione.

Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2021 ha previsto l’esenzione Iva per le cessioni della strumentazione per la diagnostica per il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.

Ma i test diagnostici in vitro acquistati dall’ente istante non sono finalizzati al contrasto del Covid-19 e, pertanto, le relative cessioni non rientrano neanche nel regime di esenzione Iva.

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