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Novità Iva
15 Gennaio 2021

Legge di Bilancio per il 2021: le novità in materia di Iva

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) contenente il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023. Nella Legge di Bilancio appena approvata sono presenti una serie di misure di rilevanza fiscale.

Evidenziamo qui alcune novità in materia di Iva:

  • IVA SUI PIATTI PRONTI (articolo 1, comma 40, della Legge n. 178 del 2020). Secondo questa disposizione della Legge di Bilancio per il 2021, la nozione di “preparazioni alimentari” deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostititi, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. Questo determina l’applicazione ad essi dell’aliquota Iva del 10 % prevista per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
  • TRATTAMENTO IVA DEI VACCINI ANTI-COVID-19 E DELLA STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA PER COVID-19 (articolo 1, commi 452 e 453, Legge n. 178 del 2020). E’ prevista l’esenzione Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione. Sono esenti Iva dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 anche le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.
  • MECCANISMO DI CONTRASTO DELLE FRODI REALIZZATE CON UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA (articolo 1, commi da 1079 a 1083, Legge n. 178 del 2020). Per rafforzare il meccanismo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, è stato stabilito che l’Amministrazione finanziaria effettuerà delle specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa in materia e le conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione del rilascio ed all’invalidazione delle lettere di intento illegittime. Se i riscontri effettuati dall’Amministrazione finanziaria daranno esito irregolare, il contribuente non potrà esercitare la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, se nella fattura elettronica viene indicato il numero di protocollo di una lettera di intento che è stata invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce automaticamente l’emissione della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità Iva. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità operative per l’attuazione di questo presidio antifrode e per l’invalidazione delle lettere di intento già emesse e l’inibizione dell’emissione di nuove lettere di intento illegittime.
  • PRECOMPILAZIONE DEI DOCUMENTI IVA (articolo 1, comma 1106, Legge n. 178 del 2020). E’ precisato che l’Agenzia delle Entrate, per la precompilazione dei documenti Iva, utilizzerà i dati delle operazioni acquisiti mediante le fatture elettroniche e mediante le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e i dati dei corrispettivi acquisiti per via telematica, ma anche gli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, come i dati delle dichiarazioni trasmesse negli anni precedenti o delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva dei trimestri precedenti.
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