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Novità Iva
11 Maggio 2018

Compensazione di credito inesistente: chiarimenti sul trattamento sanzionatorio

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Nella Risoluzione n. 36 dell’8 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha riportato la risposta ad una richiesta di consulenza giuridica in merito all’utilizzazione in compensazione di un credito inesistente.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, il trattamento sanzionatorio da applicare in caso di utilizzo in compensazione di un credito Iva inesistente, già recuperato nell’ambito dell’accertamento e sanzionato per illegittima detrazione dell’Iva ed infedele dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con il Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, è stata introdotta una definizione normativa di credito inesistente ed uno specifico regime sanzionatorio. Inesistente è “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli” di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 ed all’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (controlli automatizzati). In questo modo, si evita di applicare una sanzione più grave quando il credito, che è stato fruito in compensazione indebitamente, può essere comunque individuato mediante i controlli automatizzati (e, quindi, la condotta del contribuente è priva della lesività idonea a giustificare l’applicazione della sanzione più grave).

E’ prevista, quindi, una disciplina speciale per sanzionare e recuperare il credito che è stato creato, nonostante mancasse il presupposto costitutivo, ed è stato utilizzato in compensazione nel modello F24. Poiché l’inesistenza del credito, in questi casi, non è riscontrabile dal controllo delle dichiarazioni fiscali, il credito potrà essere recuperato soltanto attraverso la notifica di un apposito atto di recupero.

Qualora, invece, il credito inesistente sia stato indicato in dichiarazione e successivamente utilizzato, si procederà con gli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.

Tale sanzione, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la normativa più recente è stata aggravata qualora la violazione sia realizzata mediante l’utilizzo di fatture o di altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Inoltre, la sanzione per infedele dichiarazione assorbe sia la sanzione per omesso versamento del tributo, sia la sanzione per la compensazione di crediti inesistenti.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico è che non debba essere applicata una sanzione al successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente, in aggiunta a quanto è stato recuperato nell’ambito dell’accertamento e di quanto è stato sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione.

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