Con il Principio di Diritto numero 9 del 22 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’aliquota Iva da applicare alla cessione e somministrazione di bevande ed alimenti.
In primo luogo, occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione di tali beni.
Infatti, la somministrazione di bevande ed alimenti, a differenza della cessione di essi, è inquadrabile tra le ipotesi assimilabili alle prestazioni di servizi ed è caratterizzata dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”.
La somministrazione di bevande ed alimenti è assoggettata all’aliquota Iva del 10 %, mentre la cessione di bevande ed alimenti è assoggettata all’aliquota Iva applicabile alla singola tipologia di bene venduto.