NULL
Novità Iva
21 Giugno 2008

Trattamento di non imponibilità dei lavori portuali: Risoluzione

Scarica il pdf

Con Risoluzione 5 giugno 2008, n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti, qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi, ai sensi della norma interpretativa art. 1, comma 992, Legge finanziaria 2007.

L’Amministrazione finanziaria, nel richiamare quanto previsto dalla Finanziaria 2007 in merito al riconoscimento a tali interventi del trattamento di non imponibilità IVA ai sensi dell’articolo 9, n. 6. DPR n. 633/1972, ha riconosciuto l’applicabilità di tale norma nei soli casi in cui le prestazioni sono realizzate da soggetti quali:

  • appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
  • subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
  • coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto