Il 23 gennaio 2014, sono state pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate le risposte alle domande più frequenti in materia di obbligo della comunicazione polivalente, e in particolare delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per gli enti non commerciali.
L’Agenzia ha chiarito che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale di favore previsto dalla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunque comunicare gli importi degli acquisti di beni e servizi riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. L’obbligo di comunicazione, infatti, è legato alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non all’obbligo di registrazione delle fatture. Quest’ultimo obbligo è un adempimento successivo ed ulteriore rispetto all’emissione della fattura.
Altri chiarimenti sono stati forniti riguardo all’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva in caso di acquisti riferibili sia all’attività commerciale, sia all’attività istituzionale degli enti non commerciali. In questi casi, l’obbligo si ritiene assolto qualora gli enti comunichino i soli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Se non è possibile distinguere gli importi riferibili all’attività commerciale rispetto a quelli riferibili all’attività istituzionale degli enti, si potrà comunicare l’intero importo in fattura. L’Agenzia delle Entrate ha comunque precisato che le spese per le utenze (come elettricità e telefono), che per gli enti non commerciali rappresentano la più frequente ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.