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9 Ottobre 2020

Superbonus: definiti i requisiti tecnici degli interventi ed i requisiti delle asseverazioni

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Con i Decreti adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 6 agosto 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, sono stati individuati i requisiti tecnici ed i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e miglioramento della classe di rischio sismico (con riferimento in particolare al “Superbonus” introdotto dal Decreto “Rilancio”).

Il primo Decreto interministeriale riguarda i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli interventi che danno diritto alla detrazione per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettante in virtù del Decreto Legge n. 63 del 2013 (cosiddetto “ecobonus”) e dagli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici (e che possono beneficiare del “bonus facciate” introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020) e dagli interventi che danno diritto al cosiddetto “Superbonus” previsto dal Decreto “Rilancio” emanato a maggio del 2020.

All’articolo 2 del Decreto sono individuate tutte le tipologie e le caratteristiche degli interventi in questione, mentre l’articolo 3 è destinato ai limiti delle agevolazioni. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è stabilito che le detrazioni fiscali concesse per gli interventi si applicano con le percentuali di detrazione ed i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati in un allegato al Decreto.

L’articolo 4 è dedicato all’individuazione dei soggetti ammessi alla detrazione, l’articolo 5 alle spese per le quali spetta l’agevolazione, l’articolo 6 agli adempimenti che devono essere posti in essere da coloro che intendono avvalersi delle detrazioni, l’articolo 7 all’attestato di prestazione energetica, l’articolo 8 alle asseverazioni necessarie, l’articolo 9 al trasferimento delle quote ed alla cessione del credito.

In particolare, è confermato che i soggetti beneficiari possono optare per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo anticipato nella forma di sconto applicato dai fornitori o, in alternativa ancora, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante secondo quanto stabilito dal Decreto “Rilancio” (ossia per la cessione di un credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Il secondo Decreto interministeriale appena pubblicato disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi che possono beneficiare del “Superbonus” previsto dal Decreto “Rilancio”.

Ricordiamo che per accedere alle agevolazioni in questione gli interventi effettuati devono essere asseverati da un tecnico abilitato che ne attesti la rispondenza ai requisiti richiesti.

In particolare, il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione dell’asseverazione, deve apporre il timbro fornito dal Collegio o dall’Ordine professionale, attestante che lo stesso tecnico possiede il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Costituiscono elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:

  • la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale specifica di voler ricevere le comunicazioni con valore legale ad un preciso indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
  • la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza assicurativa è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi oggetto di tali attestazioni o asseverazioni.

Il tecnico abilitato, inoltre, deve allegare all’asseverazione copia della polizza di assicurazione e copia del proprio documento di riconoscimento. E’ precisato nel Decreto che non sono considerate valide le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitaria, ossia con società di assicurazione che hanno la sede legale e l’amministrazione centrale in uno Stato che non appartiene all’Unione Europea e che non aderisce allo Spazio Economico Europeo.

All’articolo 3 del Decreto sono indicati i termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione. Qui è precisato che l’asseverazione deve essere compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato. La stampa del modello compilata, firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale del tecnico abilitato, deve essere digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso lo stesso sito web.

L’asseverazione deve essere trasmessa entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori, se fa riferimento a lavori conclusi.

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