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8 Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: le misure per la casa

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con la quale sono state emanate le disposizioni relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 (Legge di Bilancio per il 2020).

Evidenziamo qui alcune novità riguardanti la casa:

  • CEDOLARE SECCA PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO (articolo 1, comma 6, Legge n. 160 del 2019). E’ stata confermata al 10 % l’aliquota della cedolare secca sui canoni dei contratti di locazione di abitazioni che siano a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa. Riguardo alla cedolare secca, da evidenziare anche che non è stata disposta alcuna proroga della cedolare secca sugli immobili ad uso commerciale, misura introdotta un anno fa con la Legge di Bilancio per il 2019.
  • SCONTO IN FATTURA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE (articolo 1, comma 70, Legge n. 160 del 2019). Dal 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 Euro, il soggetto che ha diritto alla detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni medesime, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che verrà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che verrà, poi, rimborsato al fornitore mediante un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Viene confermata la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere il credito d’imposta che gli è stato riconosciuto ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità da parte di questi ultimi di effettuare ulteriori cessioni. La cessione del credito d’imposta non potrà in ogni caso essere effettuata in favore di istituti di credito e di intermediari finanziari. Sono state, invece, abrogate le disposizioni del “Decreto Crescita 2019” che prevedevano la possibilità per i soggetti che hanno diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
  • SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE CONTINUO DEGLI IMMOBILI (articolo 1, comma 118, Legge n. 160 del 2019). Per incrementare il livello di sicurezza degli immobili, verrà riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione ed alla predisposizione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Il credito d’imposta è riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, saranno definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio in questione e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo.
  • BONUS PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI EFFICIENZA ENERGETICA E PER L’ACQUISTO DI MOBILI (articolo 1, comma 175, Legge n. 160 del 2019). Sono state prorogate per il 2020 le detrazioni fiscali previste per le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo degli immobili ristrutturati.
  • BONUS FACCIATE (articolo 1, commi 219 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). E’ stata introdotta la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale del 90 % delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative ad interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per il recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici situati in zona A o B, ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 1968 (parti del territorio interessate da agglomerati urbani con carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale – zona A – e parti del territorio totalmente o parzialmente edificate – zona B). Esclusi, quindi, gli interventi su edifici situati in aree a bassa densità abitativa. Gli interventi devono riguardare le strutture opache delle facciate o i balconi o ornamenti e fregi. Esclusi, quindi, i lavori su infissi ed impianti. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno in cui sono sostenute le spese e negli anni successivi. Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, affinché possa trovare applicazione l’agevolazione fiscale è necessario che tali interventi soddisfino i requisiti energetici disposti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti previsti dalla tabella 2 dell’allegato B del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2018.
  • PLUSVALENZE IMMOBILIARI (articolo 1, comma 695, Legge n. 160 del 2019). E’ stata aumentata dal 20 % al 26 % l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non oltre cinque anni.

 

 

 

 

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