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Novità Irpef - Ires
8 Ottobre 2021
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Regime speciale per i lavoratori impatriati: deve esserci discontinuità lavorativa.

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Nuovi chiarimenti riguardo al regime speciale per i lavoratori impatriati.

A presentare un’istanza di interpello è un cittadino italiano distaccato all’estero per un lungo periodo, presso un ufficio di rappresentanza nel luogo in cui già risiedeva. Per tutto il periodo nel quale ha avuto la residenza all’estero, l’istante è stato iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Nel 2013 è rientrato in Italia ed ha trasferito la propria residenza nel territorio italiano. L’azienda presso la quale ha cominciato a lavorare l’ha distaccato nuovamente all’estero con un incarico dirigenziale. A seguito del nuovo distacco, l’istante si è nuovamente iscritto all’A.I.R.E. dal mese di febbraio del 2016. Il distacco all’estero si è poi concluso il 31 gennaio di quest’anno e vi è stato il rientro presso la sede italiana dell’azienda dalla quale dipende. E’ stato poi proposto al lavoratore istante un nuovo contratto di lavoro da stipulare con altra società dello stesso gruppo del quale fa parte l’attuale azienda datrice di lavoro.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di usufruire del regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015 dal 2021, anno in cui ha acquisito la residenza fiscale in Italia, e per i quattro anni successivi.

Parere dell’istante è che possa fruire del regime speciale in questione essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 683 del 7 ottobre 2021, ha ricordato che il Decreto Legislativo n. 147 del 2015 (cosiddetto “Decreto internazionalizzazione”) ha introdotto il regime speciale per i lavoratori impatriati. La disciplina originaria ha poi subito delle modifiche nel corso del tempo, delle quali assumono rilevanza, in particolare, quelle introdotte con il “Decreto crescita” del 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che è stato chiarito in precedenza, con la recente Circolare n. 33 del 28 dicembre 2020, con riferimento ai lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di distacco all’estero, che non spetta il regime speciale dei lavoratori impatriati nel caso in cui si applichi lo stesso contratto ed il datore di lavoro sia lo stesso.

Se, invece, l’attività lavorativa svolta dal lavoratore impatriato è una nuova attività lavorativa, esercitata in virtù di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello che era applicato in Italia prima del distacco all’estero, e, quindi, il lavoratore assume un ruolo nell’azienda differente rispetto a quello originario, questi potrà accedere al regime speciale in questione a partire dal periodo d’imposta nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia.

Il regime speciale non è comunque applicabile nel caso in cui il lavoratore rientri in una situazione di continuità con la posizione lavorativa svolta in Italia prima del distacco all’estero. E questo accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali rimangono di fatto immutati al rientro in Italia in virtù di determinate intese con il datore di lavoro.

Sono indici di una situazione di continuità sostanziale il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale; il riconoscimento dell’anzianità dalla data della prima assunzione; l’assenza del periodo di prova; le clausole che escludono la liquidazione della tredicesima e dell’eventuale quattordicesima maturate e del trattamento di fine rapporto di lavoro al momento della sottoscrizione del nuovo contratto; le clausole nelle quali si prevede che, alla fine del distacco all’estero, il lavoratore sarà reinserito nell’organizzazione dell’azienda distaccante e che torneranno a trovare applicazione i termini e le condizioni di lavoro presso l’azienda di appartenenza in vigore prima del periodo di distacco all’estero.

Se, invece, le condizioni del nuovo contratto determinano l’instaurazione di un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche alla quali faccia seguito un cambiamento sostanziale dell’oggetto della prestazione lavorativa e del titolo del rapporto, il lavoratore potrà accedere al regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

Inoltre, richiamando degli ulteriori chiarimenti forniti in precedenza, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che deve esserci un nesso causale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa per la quale il regime speciale prevede la tassazione agevolata dei redditi prodotti nel nostro Paese.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’istante, al termine del periodo di distacco all’estero, è rientrato in Italia in data 31 gennaio 2021 presso la stessa società distaccante. L’istante ha poi dichiarato che cesserà il rapporto di lavoro con la società distaccante per concludere un nuovo contratto di lavoro con un’altra società dello stesso gruppo societario.

In questo nuovo contratto, sarà riconosciuta l’anzianità dalla data della prima assunzione e non sarà previsto alcun periodo di prova. Il trattamento di fine rapporto di lavoro continuerà ad essere accantonato ai fondi pensione, senza che vi sia alcuna liquidazione di esso.

Inoltre, dalla documentazione allegata all’istanza di interpello presentata dal lavoratore, risulta che, negli accordi conclusi in precedenza, è previsto che, per tutta la durata del distacco all’estero, il rapporto di lavoro dipendente sarebbe rimasto con la prima azienda e che tutte le condizioni ed i trattamenti economici connessi con la circostanza del distacco all’estero sarebbero cessati al momento della conclusione dell’espatrio. La retribuzione fissa sarebbe stata quella corrispondente alla retribuzione percepita al momento dell’espatrio, aggiornata soltanto qualora ciò fosse stato previsto dalla politica salariale della società di origine. La retribuzione variabile sarebbe stata determinata in base al vigente sistema di valutazione degli obiettivi della performance ed in base alla politica salariale stabilita nel Paese di origine.

Dai vari elementi a disposizione emerge che la posizione lavorativa dell’istante al rientro in Italia presenta una sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa.

Pertanto, manca il requisito della discontinuità lavorativa necessario per accedere al regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati.

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