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Novità Irpef - Ires
26 Aprile 2019

Regime forfettario: la partecipazione ad una società semplice non sempre è causa ostativa

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime forfettario e, in particolare, riguardo alle cause che impediscono l’applicazione di tale regime.

Nella Risposta n. 114 del 23 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione posta da una psicologa con un interpello relativo alle cause ostative all’applicazione del regime forfettario come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2019.

La professionista è stata negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) in regime di contabilità semplificata, non avendo i requisiti per accedere al regime forfettario. La contribuente è, altresì, socia di una società semplice immobiliare, in possesso del solo codice fiscale e che si limita ad effettuare attività non commerciale di locazione di beni propri.

L’istante ha richiesto se possa accedere nel 2019 al regime forfettario, avendo il requisito previsto dalla nuova disciplina, e come debba dichiarare il reddito derivante dalla società semplice.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la causa ostativa secondo la quale non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, rinviato alla propria Circolare del 10 aprile 2019 nella quale è stato chiarito che non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nel caso in cui tali società producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa.

Con riferimento al caso specifico, se la società semplice immobiliare della quale l’istante è socia non produce redditi, in fatto, d’impresa, può trovare applicazione per il 2019 il regime forfettario.

Inoltre, è stato confermato che la contribuente che, nell’anno precedente, era in regime di contabilità semplificata, può applicare nel 2019 il regime forfettario, se presenta il requisito ora richiesto dalla normativa in materia. Non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare alcuna specifica opzione.

Riguardo alla dichiarazione dei redditi derivanti dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, la contribuente, qualora opti per il modello 730, dovrà compilare nel quadro B la colonna 2, indicando il codice “16” relativo ai redditi dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef. Il reddito deve essere indicato nella colonna 1, senza specifica riguardo ai giorni ed alla percentuale di possesso. Qualora, invece, la contribuente decida di utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche, dovrà riportare il reddito percepito nel quadro RH.

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