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19 Aprile 2019

Nuovo regime forfettario: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019, ha fornito alcune indicazioni riguardo all’applicazione del regime forfettario alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019.

La Circolare è strutturata in:

Il secondo capitolo è dedicato ai chiarimenti in materia di ingresso e permanenza nel regime forfettario.

E’ ricordato che il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché possiedano il requisito previsto dalla normativa e non incorrano nelle cause di esclusione. Riguarda sia i soggetti già in attività, che i soggetti che intraprendono una nuova attività.

Non è prevista una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di un’età anagrafica.

In particolare, il requisito previsto dalla normativa attualmente vigente per l’applicazione del regime forfettario è rappresentato dall’aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi o compensi non superiori alla soglia dei 65.000 Euro.

Il regime forfettario è applicabile anche alle imprese familiari. L’applicazione è ammessa anche per l’azienda coniugale non gestita in forma societaria. In questo caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Per quanto riguarda la soglia dei 65.000 Euro, nella verifica dell’eventuale superamento si deve tenere conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Pertanto, coloro che hanno operato in regime di contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza, mentre coloro che hanno optato per il regime di contabilità semplificata devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Riguardo ai proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore, questi concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 Euro soltanto se collegati all’attività di lavoro autonomo svolta, ossia se tali redditi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.

Quando il medesimo contribuente esercita più attività contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini dell’accesso o meno al regime forfettario, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio, nel caso in cui il contribuente eserciti sia un’attività di lavoro autonomo che un’attività d’impresa, si prenderà in considerazione la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Invece, nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente sia un’attività agricola nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR, sia un’attività commerciale ad essa connessa, si prenderà in considerazione, ai fini dell’accesso al regime forfettario, esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale.

Riguardo alle cause di esclusione dell’applicazione del regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono compatibili con il regime in questione i regimi speciali Iva ed imposte sui redditi riguardanti le seguenti attività:

  • agricoltura ed attività connesse e pesca;
  • vendita di sali e tabacchi;
  • commercio dei fiammiferi;
  • editoria;
  • gestione dei servizi di telefonia pubblica;
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • intrattenimenti e giochi;
  • agenzie di viaggi e turismo;
  • agriturismo;
  • vendite a domicilio;
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.

L’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfettario, in quanto soggetta ad un regime speciale Iva o Irpef, impedisce l’applicazione del regime in questione per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

E’, però, precisato che i produttori agricoli che rientrano nei limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR e sono titolari di reddito fondiario possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere.

Inoltre, i contribuenti che optano per l’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie possono applicare il regime forfettario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario. Ad esempio, se colui che svolge l’attività di agriturismo decide di optare per l’applicazione dell’Iva secondo le modalità ordinarie, potrà beneficiare della disciplina del regime forfettario. O ancora l’imprenditore che applica il regime del margine con il metodo analitico o forfettario potrà optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari nell’esercizio della sua attività e, quindi, potrà applicare anche le regole del regime forfettario.

Il regime forfettario resta incompatibile con la tassazione agevolata prevista nell’ambito del “Patent Box”.

Con la Legge di Bilancio per il 2019, importanti modifiche sono intervenute con riferimento alle cause ostative previste alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014. In particolare, la lettera d) prevede che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

E’ sufficiente che il contribuente, entro la fine dell’anno precedente all’applicazione del regime forfettario, rimuova la causa ostativa. Ad esempio, il contribuente che possiede delle quote in una società in nome collettivo, se cede tali quote entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfettario a partire dall’anno successivo, a prescindere che inizi una nuova attività o prosegua l’attività già svolta.

Con riferimento al 2019 come primo anno di applicazione delle modifiche normative introdotte con la Legge di Bilancio per il 2019, i contribuenti che si trovino in una delle condizioni che impediscono l’applicazione del regime forfettario potranno continuare ad applicarlo nel 2019, purché rimuovano la causa ostativa entro la fine del 2019. Altrimenti decadono dal regime forfettario dal 2020.

E’ precisato che la causa ostativa opera anche nel caso di partecipazioni ad aziende coniugali. Costituisce causa ostativa anche l’esercizio di società di fatto che svolgono un’attività commerciale in quanto equiparate alle società in nome collettivo.

Per quanto riguarda l’esclusione dell’applicazione della disciplina del regime forfettario in caso di controllo di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione, devono essere presenti congiuntamente le due condizioni:

  • del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione,
  • dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente.

Per la definizione del controllo diretto ed indiretto, occorre guardare all’articolo 2359 del Codice Civile. Quindi, sono controllate le società nelle quali il contribuente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o nelle quali il contribuente dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o le società che sono sotto l’influenza dominante del contribuente in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Per la determinazione del controllo indiretto, si considerano anche i voti spettanti a persone interposte, compresi i familiari.

Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia la circostanza che la società a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione svolgano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente che esercita attività d’impresa, arte o professione, bisogna guardare alle attività effettivamente svolte in concreto, indipendentemente dai codici ATECO che contraddistinguono le attività.

Non sono ritenute attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, ossia quelle nelle quali non vi sono acquisti di beni o prestazioni di servizi dal contribuente soggetto al regime forfettario oppure le attività nelle quali tali beni e servizi non sono fiscalmente deducibili come costi dalla società. Inoltre, non sono classificabili come attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi di acquisti di beni o di prestazioni di servizi dal contribuente in regime forfettario, ma che siano classificabili in una sezione ATECO differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario.

L’altra causa ostativa è quella prevista alla lettera d-bis) del comma 57: non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La verifica del requisito della prevalenza va effettuata soltanto al termine del periodo d’imposta. Il requisito della prevalenza, inoltre, va inteso in senso assoluto: per integrare la causa ostativa, occorre che i ricavi conseguiti ed i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro o dei soggetti ad essi riconducibili siano superiori al 50 %.

L’utilizzo del termine “datori di lavoro” fa sì che siano ricompresi nell’ambito di applicazione della causa ostativa i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

E’ precisato, altresì, che qualora, prima dell’entrata in vigore della nuova causa ostativa, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa, sia redditi di lavoro dipendente o assimilati dal medesimo datore di lavoro, la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali nel periodo rilevante. In questo caso, infatti, non può dirsi che vi sia stata una trasformazione dell’attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che è proprio ciò che la causa ostativa vuole evitare.

Il terzo capitolo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato alle questioni relative all’applicazione o disapplicazione del regime forfettario.

I contribuenti che hanno optato per i regimi di contabilità semplificata e possiedono i requisiti per accedere al regime forfettario, possono accedervi senza attendere il decorso del triennio. Si tratta, infatti, di un passaggio da un regime naturale ad un altro regime naturale.

Nel caso in cui il contribuente, nel 2018, era in regime semplificato perché non possedeva i requisiti per accedere al regime forfettario previsti dalla normativa previgente, da quest’anno potrà applicare il regime forfettario, se possiede i relativi requisiti secondo la normativa ora vigente. Non occorre alcuna comunicazione e non è necessario esercitare alcuna opzione.

E’ ammesso, altresì, il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfettario, senza dover attendere il triennio.

E’ precisato che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello nel quale viene meno il requisito previsto dalla normativa in materia o da quello nel quale si verifica una delle cause ostative. Non è prevista la cessazione del regime nel corso dell’anno.

Il quarto capitolo della Circolare riguarda le caratteristiche del regime forfettario.

I contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa e non esercitano il diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

I medesimi contribuenti sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla:

  • registrazione delle fatture emesse;
  • registrazione dei corrispettivi;
  • registrazione degli acquisti;
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture ed i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione annuale Iva.

I soggetti che applicano il regime forfettario sono, altresì, esonerati dall’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di emissione delle fatture elettroniche. Rimane obbligatoria, invece, la fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Restano per tali contribuenti gli obblighi:

  • di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche ricevute, anche qualora i contribuenti abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano registrato la loro Pec o il codice destinatario abbinandoli alla loro partita Iva. L’obbligo di conservazione, anche in tale caso, riguarderà soltanto il documento cartaceo;
  • di certificazione dei corrispettivi;
  • di integrazione delle fatture per le operazioni delle quali risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta, che dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’Iva.

I contribuenti che, fino alla pubblicazione della Circolare, non abbiano applicato il regime forfettario pur avendone i requisiti e, quindi, abbiano applicato l’Iva con le modalità ordinarie della rivalsa e della detrazione, possono emettere una nota di variazione che dovranno conservare, senza obbligo di registrazione, che il cessionario/committente dovrà, invece, registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo dell’Iva pagato al cedente o al prestatore.

Ai fini delle imposte dirette, i contribuenti che applicano il regime forfettario:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati ad indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto al quale hanno corrisposto emolumenti senza operare la relativa ritenuta d’acconto. E’ precisato che i contribuenti possono anche scegliere di operare la ritenuta alla fonte, senza che questo comportamento costituisca un comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario;
  • non sono soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tale scopo, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che il reddito al quale si riferiscono le somme percepite è soggetto all’imposta sostitutiva. Qualora abbiano subito erroneamente delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, potrà essere richiesto un rimborso o le ritenute subite potranno essere scomputate in dichiarazione, se regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.

Nella Circolare, sono forniti, altresì, chiarimenti riguardo alle modalità di determinazione del reddito imponibile nell’ambito del regime forfettario.

Tra tali chiarimenti, evidenziamo quello in base al quale se il contribuente consegue dei proventi a titolo di diritti d’autore, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità speciali di tassazione degli stessi, previste dal comma 8 dell’articolo 54 del TUIR.

Dal reddito, inoltre, sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse, così come con riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Qualora il contribuente percepisca altre categorie di reddito oltre a quelle assoggettate all’imposta sostitutiva, potranno essere scomputate le detrazioni d’imposta complessivamente spettanti dall’imposta lorda che emerge dal quadro RN della dichiarazione dei redditi.

Il quinto ed ultimo capitolo della Circolare è dedicato alle sanzioni.

Per l’attività di accertamento, di riscossione, per le sanzioni ed il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, Iva ed Irap. Però, nel caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per applicare il regime forfettario, delle cause ostative o delle condizioni che consentono l’applicazione del regime di favore previsto per le nuove attività, le sanzioni sono maggiorate del 10 % se il maggior reddito accertato supera del 10 % quello dichiarato.

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