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17 Aprile 2020

Regime forfetario: l’Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto a due nuovi quesiti riguardanti l’applicazione del regime forfetario.

Riguardo al primo quesito, l’istante ha rappresentato di aver iniziato la propria attività di libero professionista nel 2018 aderendo al regime forfetario. Prima di iniziare tale attività, il contribuente aveva avuto un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato iniziato nel 2017 e conclusosi nel corso del 2018. Oltre la metà dei compensi conseguiti nel 2019 sono derivati dalla collaborazione con quello stesso istituto con il quale era legato, nel 2018, dal rapporto di lavoro dipendente.

Il contribuente istante ritiene che trovi applicazione la causa ostativa prevista dalla normativa in materia secondo la quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti. Dal 1° gennaio 2020, quindi, il contribuente non potrebbe più avvalersi del regime forfetario.

Il dubbio specificamente sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di accedere nuovamente al regime forfetario nel 2021, dal momento che nei due esercizi precedenti (2019 e 2020) non si sarà verificata la causa ostativa dell’esistenza del lavoro dipendente nei confronti del cliente attuale prevalente.

Nella Risposta n. 103 del 14 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi del contribuente e, infatti, ha riconosciuto che, una volta trascorso il biennio di osservazione, ossia gli anni 2019 e 2020, senza che vi sia stato un rapporto di lavoro dipendente con l’attuale cliente prevalente, il contribuente potrà rientrare nel regime forfetario, sussistendo tutti i requisiti per accedervi, a partire dal 2021, previa fuoriuscita da tale regime nel 2020.

Il secondo caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un cittadino italiano residente all’estero. Dal 2016, l’istante lavora nella qualità di medico chirurgo come dipendente di un ospedale svizzero e da quest’anno potrà svolgere anche attività di lavoro autonomo. Intende, quindi, svolgere la propria attività anche in Italia, per un massimo di dieci giorni al mese, presso strutture private di terzi.

Il dubbio del contribuente riguarda la possibilità di avvalersi del regime forfetario in quanto non residente in Italia.

Nella Risposta n. 106 del 15 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disposizione secondo la quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 % del reddito complessivamente prodotto.

Nel caso specifico, il contribuente ha dichiarato di non essere residente in un Paese dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e di non produrre la maggior parte del suo reddito in Italia. Quindi, fin quando permangono queste condizioni, il contribuente istante non potrà accedere al regime forfetario.

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