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Novità Irpef - Ires
24 Aprile 2020

Nuova compagine societaria nel corso del 2019: per la dichiarazione vale l’assetto precedente

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito ad un cambiamento di assetto societario ed all’indicazione di esso nella dichiarazione dei redditi.

L’istante ha rappresentato che, a seguito di una cessione di quote societarie da parte dei due soci di capitale in favore del socio d’opera, ad ottobre del 2019 si è modificata la compagine societaria per effetto dell’acquisizione della qualifica di socio a tutti gli effetti del socio d’opera. Con la cessione delle quote in questione si è determinata anche la variazione delle quote di partecipazione agli utili ed alle perdite da parte dei soci.

La società ha, quindi, richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo al corretto comportamento da adottare in occasione della predisposizione della dichiarazione dei redditi della società relativa al periodo d’imposta 2019 e, in particolare, in riferimento alla compilazione del quadro RO ed all’imputazione dei redditi ai soci. L’imputazione dei redditi ai soci deve essere effettuata considerando la compagine societaria precedente all’atto di cessione delle quote, in quanto atto non sottoscritto in data anteriore al 1° gennaio 2019, oppure considerando la compagine societaria come modificata in base all’atto di cessione dell’ottobre del 2019?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 116 del 23 aprile 2020, ha ricordato la disposizione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo la quale le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore al periodo d’imposta. Qualora il valore dei conferimenti non sia stato determinato, le quote si presumono uguali.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il riferimento alla data anteriore al periodo d’imposta dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è motivato dall’intenzione di evitare che vi siano arbitraggi nell’imputazione del reddito della società tra i soci, a seguito della modifica delle quote di partecipazione agli utili con decorrenza dal periodo d’imposta in corso.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la trasformazione del socio d’opera in socio di capitali ha comportato il cambiamento delle quote di partecipazione agli utili ed alle perdite da parte del socio d’opera. Dal momento che l’atto che ha determinato la modifica della compagine sociale è stato effettuato ad ottobre del 2019, al reddito che la società imputerà ai tre soci nel 2019 dovrà continuare ad applicarsi la percentuale di partecipazione agli utili ed alle perdite stabilito in precedenza (atto del 14 aprile 2014 antecedente alla cessione delle quote).

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