Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2020, sono stati indicati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modelli 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi.
In particolare, gli elementi di incoerenza dei modelli 730/2020 con esito a rimborso presentati dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta sono:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente,
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o ai dati presenti nelle Certificazioni Uniche.
Altro elemento di incoerenza dei modelli 730/2020 con esito a rimborso è la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità che si sono verificate negli anni precedenti.
Nel Provvedimento, è ricordato che la Legge di Stabilità per il 2016 aveva previsto che, nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con delle modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano degli elementi di incoerenza rispetto ai criteri che sono pubblicati, appunto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate o che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 Euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione, se successiva.
Questi controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.