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Novità Irpef - Ires
4 Gennaio 2019

Legge di Bilancio per il 2019: nuova tassazione per le ripetizioni e per gli over 65.000 Euro

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.

Una novità introdotta con la Legge di Bilancio per il 2019 riguarda il regime di tassazione delle lezioni private e delle ripetizioni (articolo 1, commi 13 e seguenti, Legge n. 145/2018).

A partire dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà applicata un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un’aliquota del 15 %.

E’ prevista comunque la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell’Irpef. 

Con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno definite le modalità di esercizio dell’opzione per la tassazione ordinaria e di versamento dell’acconto e del saldo di tale imposta sostitutiva.

La Legge di Bilancio per il 2019 prevede, altresì, un nuovo regime di tassazione per gli imprenditori individuali e coloro che svolgono arti o professioni (articolo 1, commi 17 e seguenti, Legge n. 145/2018).

In questo caso, il nuovo regime troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2020. Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 Euro e 100.000 Euro, potranno applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato secondo le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap con un’aliquota del 20 %.

L’imposta sostitutiva non potrà trovare applicazione:

  • alle persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali ai fini dell’Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • ai soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che sono residenti in uno Stato dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 % del reddito da essi complessivamente prodotto;
  • i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

I ricavi conseguiti ed i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva in questione non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Inoltre, i soggetti che applicano tale imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. Nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per il quale, all’atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi medesimi.

I contribuenti che applicheranno tale imposta sostitutiva saranno esonerati dall’applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti in base alle disposizioni che trovano applicazione per il regime forfetario. Saranno comunque tenuti ad osservare l’obbligo della fatturazione elettronica.

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